Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7094 del 29 maggio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame — che può validamente consistere anche nella mera richiesta di riforma della sentenza impugnata e di accoglimento della domanda iniziale, sia delle ragioni della doglianza, che possono essere integrate anche con il rinvio ad atti del processo già ritualmente acquisiti, i quali si presumono noti.

(massima n. 2)

Nell'ipotesi di rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c. al ricorso per cassazione irritualmente notificato e di proposizione di un ulteriore ricorso avverso la medesima sentenza, non è necessario che sia rilasciata al difensore una apposita procura speciale da cui risulti l'espressa volontà di presentare un nuovo e successivo ricorso, essendo sufficiente che il mandato sia stato conferito in data anteriore o coeva alla notificazione dell'atto.

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