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Articolo 319 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Costituzione delle parti

Dispositivo dell'art. 319 Codice di procedura civile

L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281 undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura(4).

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione(3).

Note

(1) La citazione depositata in cancelleria contestualmente all'iscrizione a ruolo non è nulla per carenza di procura, se quest'ultima viene depositata nella prima udienza di trattazione. Ciò in quanto nei giudizi davanti al giudice di pace l'iscrizione della causa a ruolo può non coincidere con la costituzione, che può essere formalizzata direttamente in prima udienza.
(2) L'articolo in commento riproduce il testo del previgente art. 314.
Entrambe le parti possono costituirsi in cancelleria o direttamente in udienza. Da ciò discende che il convenuto sarà dispensato dall'onere di depositare la comparsa di risposta (art. 166 del c.p.c.), potendosi limitare a depositare la copia notificata della citazione e svolgere oralmente le proprie difese (lo sbarramento per le domande riconvenzionali, le eccezioni in senso stretto e la chiamata di terzo, quindi, è dato dalla prima - e tendenzialmente unica - udienza, diversamente da questo sancito dall'art. 167 del c.p.c.).
Nell'ipotesi di contumacia dell'attore o di chiamata in causa di terzi, il verbale nel quale si riporta la proposizione della domanda riconvenzionale o della chiamata dovrà essere notificato ai soggetti destinatari di tali atti (l'attore o il terzo).
(3) Ai sensi dell'art. 58 disp. att, in caso di mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, le notificazioni e le comunicazioni possono essere fatte presso la cancelleria del giudice di pace. Ciò, però non vale se la parte è rappresentata da un difensore: in tal caso, infatti, se questi esercita la propria attività professionale all'interno della circoscrizione di cui fa parte in giudice adito, le notifiche vanno effettuate presso il domicilio dichiarato nell'albo professionale; se invece, l'avvocato appartiene a circoscrizione diversa, sarà tenuto ad eleggere domicilio, altrimenti si considera domiciliato presso la cancelleria.
Vi è un'eccezione a quanto disposto dall'art. 58 disp. att.: la notificazione dell'impugnazione, ex art. 330, ultimo comma, c.p.c., va effettuata personalmente alla parte.
(4) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

La norma disciplina la costituzione delle parti dinnanzi al giudice di pace, diversa rispetto a quella ordinaria di cui agli artt. 165 e 166]. La ratio della differenziazione sta nell'intenzione del legislatore di costruire il giudizio davanti al magistrato onorario come più semplice e rapido, perché concernente controversi di minore importanza. A tale fine, non è stata prevista l'applicabilità del regime di preclusioni e decadenze previste in tema di costituzione delle parti nel processo di cognizione innanzi al tribunale.

Spiegazione dell'art. 319 Codice di procedura civile

La Riforma Cartabia ha modificato il primo comma di questa norma, mantenendo per la costituzione delle parti una forma semplificata, ma adattandola alle esigenze del processo telematico che dovrà assistere anche il processo davanti al giudice di pace.
E’, pertanto, previsto che l’attore si costituisca depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all’art. 316 del c.p.c.., unitamente al decreto di cui all’art. 318 del c.p.c., alla relazione di notificazione e alla procura, ove occorra.
Il convenuto, a sua volta, potrà costituirsi depositando la comparsa di risposta e la procura, ove occorra.

L'eventuale carenza della procura al difensore alla data di notificazione del ricorso è emendabile fino all'udienza di comparizione delle parti, mentre il difetto assoluto della procura al difensore produce una nullità insanabile.

L’art. 320 del c.p.c. concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti, con la conseguenza che, all'udienza che venga tenuta successivamente alla prima, il convenuto non potrà più proporre domanda riconvenzionale ovvero, se rimasto contumace e poi costituitosi, non gli sarà consentito svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime.
La dichiarazione della contumacia delle parti viene fatta dal giudice dopo che sia trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza.
Malgrado la nuova formulazione dell'art. 38 del c.p.c. prescriva che il convenuto deve eccepire, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio, si ritiene che nel procedimento dinanzi al giudice di pace, potendo la costituzione delle parti avvenire con la massima libertà di forme in udienza o in cancelleria secondo quanto previsto dall'art. 319, non sussiste alcuna preclusione in relazione agli atti introduttivi, cosicché l'incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del c.p.c. può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione.

Il secondo comma disciplina l'istituto dell'elezione di domicilio, disponendo che, se la parte non ha precedentemente eletto domicilio nel comune ove ha sede il giudice di pace adito, deve farlo con dichiarazione inserita nel processo verbale quando si costituisce.
Se non vi provveda, ovvero elegge domicilio fuori dal comune ove ha sede il giudice di pace, le comunicazioni e le notificazioni si faranno presso la cancelleria del giudice di pace.
La previsione della notificazione in cancelleria in mancanza di elezione di domicilio è valida se la parte sta in giudizio personalmente; se, invece, è munita di difensore, le notificazioni si faranno in cancelleria solo se il giudice di pace ha sede fuori dal circondario del tribunale ove è iscritto il difensore.

Massime relative all'art. 319 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 758/2022

Nel procedimento innanzi al giudice di pace, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga diversamente, la costituzione della parte che vi provveda per prima non richiede la presentazione di un'apposita nota di iscrizione della causa a ruolo, essendo compito del cancelliere, integrate le condizioni previste dall'art. 319 c.p.c., provvedere agli adempimenti di sua competenza, ai sensi degli artt. 36 e 56 disp. att. c.p.c.. (Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 24/10/2017).

Cass. civ. n. 27925/2011

A norma dell'art. 320 c.p.c., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale; ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente.

Cass. civ. n. 9092/2010

L'art. 58 disp. att. cod. proc. civ. - secondo il quale le notificazioni durante il procedimento dinanzi al giudice di pace possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, a norma dell'art. 319, secondo comma, cod. proc. civ., nel Comune sede dell'ufficio giudiziario adito - opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente, alla quale soltanto è riferibile la previsione del suddetto articolo del codice di rito. Lo stesso principio è applicabile anche nel procedimento di opposizione in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 22, commi quarto e quinto, della legge n. 689 del 1981 (ritenuto "in parte qua" costituzionalmente legittimo con ordinanza n. 391 del 2007 della Corte costituzionale), sicchè nel caso in cui l'opponente, costituitosi personalmente, non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice adito, le notificazioni nei suoi confronti possono essere legittimamente eseguite mediante deposito nella cancelleria del suddetto giudice. (Rigetta, Giud. pace Tarcento, 21/12/2004).

Cass. civ. n. 12272/2009

Nel procedimento davanti al giudice di pace, atteso che non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione e che il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, dette preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva. Ne consegue che, se la prima udienza sia stata di mero rinvio, l'incompetenza per materia può essere rilevata, dalla parte che ne ha interesse o d'ufficio, anche all'udienza immediatamente successiva, in cui la causa ha avuto effettiva trattazione, così come, ai fini dell'incompetenza territoriale, la prima udienza di trattazione, rilevante ex art. 38 cod. proc. civ. nonché per la tempestività della relativa eccezione, deve ritenersi quella fissata dal giudice adito per l'audizione delle parti e per la definizione delle relative domande, pur se sia stata tenuta altra udienza in precedenza. (Rigetta, Giud. pace Santa Maria Capua Vetere, 11/06/2004).

Cass. civ. n. 25727/2008

A differenza di quanto avviene per i giudizi dinanzi al tribunale, per i quali la parte che iscrive la causa a ruolo deve contestualmente costituirsi, nei giudizi dinanzi al giudice di pace, caratterizzati da semplificazione di forme, gli artt. 316, 319 c.p.c. e 56 disp. att. c.p.c. delineano un sistema in cui la costituzione in giudizio dell'attore può anche non coincidere con l'iscrizione della causa a ruolo ed essere, invece, formalizzata nella prima udienza di trattazione. Pertanto, il deposito del fascicolo di parte, con l'atto di citazione e gli altri documenti, effettuato in cancelleria contestualmente all'iscrizione a ruolo, deve intendersi finalizzato a tale iscrizione, e la citazione non può ritenersi nulla per carenza di procura, se quest'ultima sia depositata nella prima udienza di trattazione, in tal modo perfezionandosi la costituzione in giudizio.

Cass. civ. n. 9350/2008

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, allorquando il convenuto intenda chiamare in causa un terzo ha l'onere di costituirsi nel termine di rito e, a pena di decadenza, farne esplicita richiesta nell'atto di costituzione, chiedendo nel contempo il differimento della prima udienza, a cui il predetto giudice deve dar luogo anche nel caso in cui lo stesso convenuto si costituisca direttamente alla prima udienza e si renda necessario provvedervi in base all'attività svolta dalle parti in tale udienza. Al di fuori di dette situazioni processuali al convenuto non è consentito di invocare la chiamata in causa di un terzo all'udienza successiva alla prima che eventualmente venga celebrata, ostandovi la struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva.

Cass. civ. n. 12476/2004

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace la costituzione delle parti può avvenire con la massima libertà di forme in udienza o in cancelleria secondo quanto previsto dall'art. 319 c.p.c., che nella sua attuale formulazione corrisponde letteralmente, salvo il riferimento all'art. 316 in luogo dell'art. 312 c.p.c. per effetto della nuova numerazione degli articoli, all'abrogato art. 314 c.p.c., dal quale era disciplinata la costituzione delle parti nel giudizio dinanzi al pretore e al conciliatore; peraltro, se in relazione alla consentita libertà delle forme, non è sancita alcuna preclusione in relazione agli atti introduttivi, l'art. 320, terzo comma c.p.c., nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento ad altra della prima udienza. Ne consegue che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza.

Cass. civ. n. 11946/2003

Nel procedimento avanti al giudice di pace, l'art. 319 c.p.c. consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicché ben può il convenuto considerarsi esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione; peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l'art. 320 c.p.c. concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove. Ne consegue che all'udienza che venga tenuta successivamente alla prima rimane precluso al convenuto proporre domanda riconvenzionale, né, ove rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi solo a quest'ultima, gli è consentito svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime, come pure gli è precluso di chiamare un terzo in causa. Le suindicate preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse, trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività.

Cass. civ. n. 2830/2002

Il combinato disposto degli artt. 319 c.p.c. e 57 att. c.p.c. va interpretato nel senso che, qualora dinanzi al giudice di pace non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione o nel processo verbale, l'iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell'attore può essere effettuata fino al giorno dell'udienza effettivamente tenuta dal giudice designato, non esistendo norme che escludano detta costituzione direttamente in udienza, e non potendosi, peraltro, desumere tale forma di sbarramento dai principi generali posti a presidio del procedimento dinanzi al giudice di pace, con conseguente inapplicabilità, in tal caso, del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva sostituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione.

Cass. civ. n. 14074/1999

Nel caso in cui, nel processo avanti al giudice di pace per causa di valore non superiore ai due milioni di lire e, quindi, da decidersi secondo equità, il provvedimento di fissazione della nuova udienza ai sensi degli articoli 181 e 309 del c.p.c. non sia stato comunicato a una delle parti, ancorché entrambe regolarmente costituite, si verifica una grave violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, con la conseguente nullità del procedimento e della sentenza conclusiva di esso.

Cass. civ. n. 5751/1999

Nel processo dinanzi al giudice di pace, al convenuto contumace che si costituisce in seconda udienza è preclusa la proposizione della domanda riconvenzionale, anche nel caso in cui il rinvio sia stato effettuato a norma dell'art. 181 c.p.c.

Cass. civ. n. 5626/1999

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, e costituito - tardivamente - all'udienza successiva (fissata, nella specie, per «richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni»), è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni (da considerarsi nuove) e di produrre documenti.

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Giovanni chiede
martedì 28/02/2012 - Lombardia

“Come mi devo comportare? Ho ricevuto una notifica per un incidente che non ho mai fatto. L'unica cosa che corrisponde al vero e' solo il nome e cognome il resto e' tutto falso ed è dimostrabile.”

Consulenza legale i 13/03/2012

Se la notifica è stata fatta da parte dell'assicurazione del presunto danneggiato, converrebbe, in tale caso, inviare una raccomandata a/r alla compagnia di assicurazione (quella del danneggiato), specificando chiaramente che quanto comunicato non è mai accaduto, allegando anche eventuale documentazione che provi l'estraneità al sinistro (p.e. prova che in quel giorno e ora era altrove).

Se la denuncia dovesse pervenire da un Comando di Polizia o Carabinieri o Polizia Municipale (ad esempio verbale di accertamento con eventuale decurtazione di punti della patente), conviene inviare una raccomandata anche al comando adeguando la risposta al caso concreto. Inoltre, per evitare il rischio che la propria assicurazione proceda alla declassazione con conseguente aumento del premio assicurativo, converrebbe inviare una raccomandata a/r (alla propria assicurazione) in cui si contesta l'addebito spiegando le circostanze e allegando le prove.