La
costituzione delle parti davanti al giudice di pace è prevista mediante deposito in
cancelleria dell'
atto di citazione ovvero del
processo verbale, i quali devono risultare regolarmente notificati (ciò che si può evincere dalla
relata di notifica apposta in calce a tali atti).
La norma prevede espressamente il deposito della procura se necessaria.
Oltre che in cancelleria, la costituzione può avvenire direttamente in udienza; non è richiesta una formale istanza di
iscrizione a ruolo della causa.
Per quanto concerne la costituzione del
convenuto, questi può costituirsi depositando, in luogo della
comparsa di risposta, il solo atto di citazione e se necessaria la procura (non vi è alcun obbligo di depositare la comparsa di costituzione e risposta).
In questo modo il convenuto avrà possibilità di svolgere le sue difese oralmente e proporre tutte le eccezioni che ritiene opportuno.
L'eventuale carenza della procura al difensore alla data di notificazione del ricorso è emendabile fino all'udienza di comparizione delle parti, mentre il difetto assoluto della procura al difensore produce una
nullità insanabile.
Nei procedimenti davanti al giudice di pace non si hanno termini da osservare prima dell'udienza; tuttavia, al convenuto che si costituisca tardivamente resta preclusa la proposizione dell'
eccezione di incompetenza territoriale.
L’
art. 320 del c.p.c. concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti, con la conseguenza che, all'udienza che venga tenuta successivamente alla prima, il convenuto non potrà più proporre domanda riconvenzionale ovvero, se rimasto contumace e poi costituitosi, non gli sarà consentito svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime.
La dichiarazione della contumacia delle parti viene fatta dal giudice dopo che sia trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza.
Malgrado la nuova formulazione dell'
art. 38 del c.p.c. prescriva che il convenuto deve eccepire, a pena di
decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio, si ritiene che nel procedimento dinanzi al giudice di pace, potendo la costituzione delle parti avvenire con la massima libertà di forme in udienza o in cancelleria secondo quanto previsto dall'art. 319, non sussiste alcuna preclusione in relazione agli atti introduttivi, cosicché l'incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall'
art. 28 del c.p.c. può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione.
Il secondo comma disciplina l'istituto dell'elezione di
domicilio, disponendo che, se la parte non ha precedentemente eletto domicilio nel comune ove ha sede il giudice di pace adito, deve farlo con dichiarazione inserita nel processo verbale quando si costituisce.
Se non vi provveda, ovvero elegge domicilio fuori dal comune ove ha sede il giudice di pace, le comunicazioni e le notificazioni si faranno presso la cancelleria del giudice di pace.
La previsione della notificazione in cancelleria in mancanza di elezione di domicilio è valida se la parte sta in giudizio personalmente; se, invece, è munita di difensore, le notificazioni si faranno in cancelleria solo se il giudice di pace ha sede fuori dal circondario del tribunale ove è iscritto il difensore.