Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3876 del 18 febbraio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non č idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché č indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilitą.

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