Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7834 del 22 dicembre 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

A differenza della rinuncia al ricorso per cassazione (artt. 390 e 391 c.p.c.) — che la parte, o il suo difensore munito di procura ad hoc, possono proporre per conseguire l'effetto estintivo del processo — la pur concorde affermazione dei procuratori delle parti circa la cessazione della materia del contendere, non č di per sé preclusiva del riscontro dell'effettivo venir meno dell'interesse al giudizio, costituente il presupposto della declaratoria di cessazione della materia del contendere. (Nella specie č stato ritenuto persistente l'interesse al ricorso per cassazione contro l'ordinanza di esecutivitā della sentenza di nullitā di un matrimonio ecclesiastico, pur dopo che i procuratori delle parti avevano concordemente dichiarato che la materia del contendere era cessata per sopravvenuta pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio).

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