Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3941 del 6 maggio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La «specialità» della procura richiesta per la proposizione del ricorso per Cassazione — volta a tutelare la specifica consapevolezza del conferente in ordine all'oggetto e al contenuto dell'impugnazione — rende indisponibili da parte del difensore i motivi del ricorso per la cui proposizione ha ottenuto mandato. Ne consegue che la rinunzia a uno o più motivi di ricorso non può essere rimessa alla discrezionalità tecnico-professionale del difensore, che deve perciò essere munito di ulteriore speciale mandato, in mancanza del quale l'atto di rinunzia deve essere sottoscritto anche dalla parte ai sensi dell'art. 390 c.p.c., atteso che, diversamente argomentando, si consentirebbe al difensore (privo di specifico mandato) di «svuotare» sostanzialmente l'impugnazione, così «aggirando» anche la disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. (che prevede non solo la necessità del consenso «attivo» della parte, ma anche l'acquiescenza della controparte).

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