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Articolo 371 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ricorso incidentale

Dispositivo dell'art. 371 Codice di procedura civile

La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza(1).

La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione(2).

Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.

Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso a norma dell'articolo precedente(3).

Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

Note

(1) Con il ricorso incidentale, la parte resistente, oltre a difendersi, impugna le parti della sentenza che le sono sfavorevoli, chiedendone l'annullamento.
E' possibile per la parte totalmente vittoriosa nel merito proporre un ricorso incidentale condizionato, con cui vengono fatte valere questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito in cui sia rimasto soccombente. La stessa situazione si ha quando la parte abbia visto l'omesso esame di una questione da lui sollevata per assorbimento. Questo tipo di impugnazione è condizionato naturalmente all'accoglimento del ricorso principale.
Secondo la prevalente giurisprudenza, non sarebbe ammissibile il ricorso incidentale in caso di soccombenza "teorica" relativa alle questioni assorbite, in quanto le questioni che non sono state esaminate possono essere riproposte davanti al giudice del rinvio (art. 392 del c.p.c.).
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
(3) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".

Ratio Legis

Si tratta di una impugnazione incidentale, istituto la cui ratio è quella di garantire l'unitarietà del giudizio di impugnazione promosso da più parti soccombenti avverso la medesima sentenza.

Spiegazione dell'art. 371 Codice di procedura civile

Attraverso lo strumento del ricorso incidentale, disciplinato da questa norma, si intende garantire la fondamentale esigenza, propria di tutte le impugnazioni incidentali, di assicurare l’unità del giudizio di impugnazione contro la stessa sentenza allorché vi siano due o più parti soccombenti.
Al pari di quanto previsto dagli artt. 343 e 436 c.p.c. in riferimento al giudizio di appello, anche il ricorso incidentale per cassazione presuppone la soccombenza parziale e reciproca delle parti, almeno nella ipotesi normale in cui esso si presenta come una impugnazione riconvenzionale.
Sebbene il legislatore prescriva che il ricorso incidentale debba essere proposto con l'atto contenente il controricorso, esso può essere contenuto anche con atto a sé stante, ossia indipendente dal controricorso, purchè il suo deposito avvenga sempre nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.

Il ricorso incidentale deve contenere i requisiti previsti dall’art. 365 del c.p.c. e dall’art. 366 del c.p.c. per il ricorso principale, norme a cui fa espresso rinvio il secondo comma della norma in esame.
Sotto il profilo strutturale, il ricorso incidentale costituisce pur sempre un atto di impugnazione, da qualificare come autonomo rispetto all'impugnazione principale dell'avversario; da ciò se ne fa discendere che, allorchè il ricorso per cassazione proposto in via principale dovesse essere dichiarato inammissibile, quello incidentale assume la funzione di ricorso principale e di esso deve possedere i requisiti di tempestività.
Va anche considerato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello, al solo fine di ottenere una modifica della motivazione della sentenza impugnata.

Nell'ampio genus del ricorso incidentale è possibile distinguere due diverse specie: il ricorso incidentale c.d. autonomo ed il ricorso incidentale condizionato.
Questo secondo tipo di ricorso può essere considerato come quello strumento utilizzabile dalla parte che, pur essendo totalmente vincitrice nel merito, voglia, subordinatamente all'accoglimento del ricorso principale, riproporre questioni di carattere pregiudiziale o preliminare decise, anche implicitamente, in senso sfavorevole dal giudice a quo, e ciò per evitare che tali questioni non possano poi essere riesaminate dall'eventuale giudice del rinvio.
Si tratta di una specie di ricorso ideata dalla prassi per la mancanza nel codice di rito di una disciplina omologa a quella che il legislatore ha previsto per il giudizio di appello agli artt. 343 e 346 c.p.c.
Sono escluse dall'ambito applicativo del ricorso incidentale condizionato le domande ed eccezioni (processuali e di merito) dichiarate legittimamente assorbite dal giudice del merito.

A seguito dell'impugnazione incidentale dell'intimato, il ricorrente principale può soltanto reagire con lo strumento del controricorso.
Infatti, il ricorso incidentale per cassazione è esperibile unicamente dalla parte a cui è notificato il ricorso principale e non anche dal ricorrente principale in risposta all'impugnazione incidentale dell'intimato, in quanto opera il principio della consumazione del diritto di impugnazione per effetto della proposizione del ricorso principale.

Massime relative all'art. 371 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 41254/2021

Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione. (Sospende esecutorietà, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/11/2016).

Cass. civ. n. 5987/2021

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 03/12/2014).

Cass. civ. n. 23903/2020

In tema di danno erariale, l'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art.334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c. (Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 11/09/2018).

Cass. civ. n. 15582/2020

Nell'ipotesi in cui vengano iscritti due ricorsi per cassazione di identico contenuto, proposti dalla stessa parte contro la medesima sentenza, uno in via principale e l'altro in via incidentale rispetto al ricorso principale di un'altra parte, qualora la loro notificazione sia stata coeva, in sede di loro riunione, deve essere data priorità di esame a quello iscritto per primo, e, se esso sia ammissibile e procedibile, la sua decisione rende inammissibile, in via sopravvenuta, l'altro ricorso. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 26/09/2012).

Cass. civ. n. 33809/2019

Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/01/2018).

Cass. civ. n. 30775/2019

In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.

Cass. civ. n. 10934/2019

Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio senza risentire dell'analoga difesa già svolta dallo stesso.

Cass. civ. n. 25357/2018

Il controricorrente vittorioso in sede di legittimità, che intenda ottenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, non solo del giudizio che si è svolto davanti alla Corte di cassazione, ma anche di quelle dei due gradi di merito, in relazione alle quali è intervenuta pronuncia di compensazione, deve proporre ricorso incidentale avverso quest'ultima statuizione del giudice di appello.

Cass. civ. n. 18648/2018

Il ricorso incidentale condizionato presuppone la soccombenza, la quale non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ove lo stesso verta su una parte della motivazione che non abbia dato luogo ad una pronuncia su questione, pregiudiziale di rito o preliminare di merito, sfavorevole alla parte totalmente vittoriosa.

Cass. civ. n. 22095/2017

In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza.

Cass. civ. n. 23531/2016

Il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla parte interamente vittoriosa su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nella precedente fase di merito, può essere esaminato e deciso con priorità, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, quando sia fondato su una ragione più liquida che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha definito un giudizio in tema di revoca della pensione nel senso dell'improponibilità della domanda giudiziale per difetto di domanda amministrativa, laddove la corte d'appello aveva dichiarato la decadenza ex art. 42 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003).

Cass. civ. n. 22841/2016

La parte totalmente vittoriosa in grado di appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per chiedere il riesame delle eccezioni disattese dalla sentenza impugnata dal soccombente, risultando sufficiente che riproponga tali eccezioni in una delle difese del giudizio di cassazione.

Cass. civ. n. 19165/2015

Nel giudizio di cassazione il termine per la valida proposizione del ricorso incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c. decorre sempre dalla data in cui il controricorrente ha ricevuto la notificazione del ricorso principale e non degli eventuali successivi ricorsi incidentali, non essendo configurabili decorrenze differenziate in relazione alla posizione di ciascun controricorrente.

Cass. civ. n. 16548/2015

In tema di giudizio di cassazione, il ricorrente incidentale è esonerato dal deposito della sentenza impugnata solo se vi ha già provveduto il ricorrente principale in conformità dell'art. 369 c.p.c., sicché, in mancanza, il ricorrente incidentale ha l'onere di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, la predetta sentenza corredata della relata di notifica.

Cass. civ. n. 7523/2015

In tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, l'intimato, che intenda sottoporre all'esame della Corte tale questione, in considerazione della struttura del procedimento di legittimità, non può limitarsi a riproporre la stessa con il controricorso, ma ha l'onere di proporre ricorso incidentale con riferimento alla sua soccombenza teorica.

Cass. civ. n. 6077/2015

In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma, ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale).

Cass. civ. n. 23271/2014

Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale non condizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito la cui decisione, secondo l'ordine logico e giuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale, va esaminato con priorità rispetto a quest'ultimo, indipendentemente dalla rilevabilità d'ufficio delle questioni proposte - profilo, questo, che riveste importanza preminente in caso di ricorso incidentale condizionato allo scopo di superare la volontà della parte di subordinare l'esame della propria impugnazione all'accoglimento del ricorso principale - poiché l'interesse all'impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguita sul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale e non già dalla sua eventuale fondatezza.

Cass. civ. n. 16221/2014

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi.

Cass. civ. n. 12038/2014

Nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso presentato come autonomo, senza peraltro che sia portata a conoscenza della S.C. la pendenza della pluralità di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnative, con conseguente decisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide - comportandone la nullità - sulla validità della pronuncia già adottata (anche là dove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente, essendosi determinata l'inversione dei due mezzi), preclude, tuttavia, in forza dei principi di unità della decisione, del giusto processo e della sua ragionevole durata, l'esame dell'altro ricorso, il quale diventa improcedibile.

Cass. civ. n. 6122/2014

L'art. 371 cod. proc. civ., nel rinviare alle disposizioni di cui agli artt. 366 e 369, terzo comma, cod. proc. civ., impone anche al ricorrente incidentale di specificare in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto, sicché, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, senza che possa attribuirsi rilevanza, al fine di evitare tale conseguenza, alle produzioni effettuate dal ricorrente principale, valorizzate dal quinto comma del medesimo art. 371 cod. proc. civ., per escludere un analogo onere di deposito a carico del ricorrente incidentale, solo limitatamente alla copia della sentenza o della decisione impugnata.

Cass. civ. n. 4074/2014

In caso di declaratoria di inefficacia del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.

Cass. civ. n. 2381/2014

Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - dettato per la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale - bensì in base ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità.

Cass. civ. n. 1770/2014

In tema di giudizio per cassazione, la procura rilasciata in epoca successiva alla notificazione del ricorso incidentale, ma depositata insieme a quest'ultimo ai sensi dell'art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., pur non impedendo la dichiarazione di inammissibilità del medesimo ricorso incidentale per difetto di procura speciale ai sensi degli artt. 365 e 371, terzo comma, cod. proc. civ., abilita nondimeno il difensore a partecipare alla discussione orale.

Cass. civ. n. 25054/2013

Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente ricezione ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo. Ne consegue che, solo in difetto di riunione delle due impugnazioni, la pronuncia relativa alla prima rende improcedibile la seconda, in quanto, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 cod. proc. civ. sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successivamente proposte.

Cass. civ. n. 23235/2013

Il ricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall'interveniente adesivo dipendente va esaminato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da intendersi quale ricorso principale, posto che il predetto interveniente - cui è preclusa l'impugnazione in via autonoma della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che per la statuizione di condanna alle spese giudiziali pronunziata nei suoi confronti - conserva in tal modo la sua posizione processuale secondaria e subordinata, potendo aderire all'impugnazione della parte adiuvata.

Cass. civ. n. 21669/2013

In ipotesi di sentenza di appello che abbia omesso di pronunciare sull'eccezione di estinzione del processo, la parte resistente non può limitarsi a riproporre tale eccezione nel controricorso, ma è tenuta ad impugnare il relativo capo della sentenza con ricorso incidentale.

Cass. civ. n. 4397/2012

È assorbito il ricorso incidentale della parte chiamata in garanzia impropria, il cui interesse deve ritenersi venuto meno, non sussistendo la possibilità di una pronuncia in suo danno, nel caso in cui sia dichiarato inammissibile o sia rigettato il ricorso principale dispiegato nei confronti del chiamante.

Cass. civ. n. 2568/2012

La proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria.

Cass. civ. n. 27555/2011

Nell'ipotesi in cui vengano iscritti due ricorsi per cassazione di identico contenuto, proposti dalla stessa parte contro la medesima sentenza, uno in via principale e l'altro in via incidentale rispetto al ricorso principale di un'altra parte, qualora la loro notificazione sia stata coeva, in sede di loro riunione, deve essere data priorità di esame a quello iscritto per primo, e, se esso sia ammissibile e procedibile, la sua decisione rende inammissibile, in via sopravvenuta, l'altro ricorso.

Cass. civ. n. 25137/2010

La procura apposta nell'unico atto contenente il controricorso e il ricorso incidentale deve intendersi estesa anche a quest'ultimo, per il quale non è richiesta formalmente una procura autonoma e distinta, e rispetta il requisito della specialità del mandato, attesa l'inerenza materiale del mandato stesso all'atto nel quale è incorporato. Peraltro, il rilascio anche non datato della procura mediante timbro apposto a margine od in calce all'atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale conferisce alla procura stessa sia il carattere dell'anteriorità, che il requisito della specialità giacché tale collocazione rivela uno specifico collegamento tra la procura ed il giudizio di legittimità.

Cass. civ. n. 7057/2010

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto soltanto alla modifica della motivazione della sentenza impugnata, potendo tale correzione essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l'esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall'art. 384 c.p.c..

Cass. civ. n. 6038/2010

Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia della sentenza impugnata non rende improcedibile il ricorso incidentale, qualora la copia della sentenza stessa sia stata prodotta dal ricorrente principale.

Cass. civ. n. 25821/2009

Il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest'ultima, del resto, non ha l'onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d'appello, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio.

Cass. civ. n. 5456/2009

Anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.

Cass. civ. n. 9741/2008

Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, secondo comma, c.p.c. – dettato per la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale – bensì in base ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità.

Cass. civ. n. 3796/2008

Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.

Cass. civ. n. 1582/2008

Le censure del ricorso incidentale, ancorché proposte in via condizionata, quando involgano questioni preliminari di merito che, sebbene non rilevabili d'ufficio, siano comunque inserite nel thema decidendum del giudizio di legittimità, devono essere esaminate, per ordine logico, prioritariamente rispetto ai motivi prospettati con il ricorso principale.

Cass. civ. n. 13585/2006

La necessaria verifica dell'eventuale consumazione del diritto di impugnazione comporta che nell'ipotesi di contemporaneità nella redazione degli atti impugnatori di una parte, ricorso principale e ricorso incidentale al ricorso principale di controparte, deve farsi riferimento, ai fini di stabilire la priorità temporale di uno di essi, alla ricezione dell'atto di notifica al destinatario dello stesso, come ogni volta in cui non vengano in rilievo ipotesi di decadenza conseguenti al tardivo compimento di attività riferibili a soggetti diversi da chi richiede la notifica, ma conseguenze generali dipendenti dalla notifica, e nell'ipotesi di verificata contemporaneità delle notifiche deve darsi prevalenza al ricorso principale, con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale.

Cass. civ. n. 6992/2006

Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia, sia pure implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte che intenda riproporre all'esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso incidentale.

Cass. civ. n. 25925/2005

È inammissibile il ricorso incidentale proposto, in sede di controricorso al ricorso incidentale, da chi abbia già proposto il ricorso principale, avendo egli ormai consumato il diritto di impugnazione.

Cass. civ. n. 15672/2005

Anche per l'ammissibilità del ricorso incidentale, così come per il ricorso principale per cassazione, è indispensabile la stretta osservanza del disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., con la conseguenza che il ricorrente incidentale deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo, onde tale requisito non può ritenersi soddisfatto se il ricorso rinvii, per i motivi di censura alla sentenza impugnata, allo svolgimento del processo e alle posizioni delle parti quali risultanti dalla sentenza oggetto di impugnazione e dalla narrativa del ricorso principale, poiché le censure sollevate devono essere immediatamente percepibili senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo.

Cass. civ. n. 15055/2005

La dichiarazione di estinzione, per avvenuta rinuncia, del processo relativo al ricorso principale, non produce effetti sul ricorso incidentale che sia stato tempestivamente proposto, il quale si converte in ricorso principale.

Cass. civ. n. 14601/2005

Nel giudizio di cassazione avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale, non è qualificabile come ricorso incidentale adesivo, da proporsi nei termini ordinari, quello proposto dalla compagnia assicuratrice che, avendo riportato condanna in appello unitamente al danneggiante, abbia impugnato la sentenza in forza di ragioni totalmente diverse da quelle fatte valere da quest'ultimo con il ricorso principale, ed unicamente per i capi che la riguardano, onde, tenuto conto della sussistenza, nella fattispecie in questione, di una situazione di litisconsorzio necessario, deve ritenersi che la compagnia assicuratrice, evocata con il ricorso principale, sia legittimata ad impugnare a sua volta la sentenza, nei termini di cui all'art. 334 c.p.c., non solo nei confronti del ricorrente principale, ma anche nei confronti del danneggiato.

Cass. civ. n. 11741/2005

Atteso che nel procedimento ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori sono legittimati attivi solo gli organismi sindacali previsti dalla predetta disposizione legislativa, il singolo lavoratore interessato all'accoglimento del ricorso, potendo spiegare solamente intervento adesivo dipendente, non è legittimato ad impugnare autonomamente la sentenza che abbia provveduto in ordine al ricorso; conseguentemente, è tempestivo il ricorso per cassazione proposto dal lavoratore nel termine di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., qualificato come incidentale adesivo, poiché lo stesso ha acquisito la legittimazione ad intervenire solo in seguito al ricorso principale.

Cass. civ. n. 22365/2004

Nel procedimento di regolamento di competenza è inammissibile la proposizione di ricorso incidentale, atteso che l'art. 47, ultimo comma, c.p.c. consente, alle parti cui è notificato il ricorso per regolamento, solo la facoltà di depositare scritture difensive e documenti.

Cass. civ. n. 18853/2004

La procura per il ricorso per cassazione ha, ex art. 365, c.p.c., carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare ex professo il giudizio di legittimità, sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare; pertanto è inammissibile il ricorso incidentale, sottoscritto da un avvocato in forza di una procura generale alle liti, peraltro rilasciata in data anteriore alla pronuncia impugnata.

Cass. civ. n. 10367/2004

Il ricorso incidentale che, pur non essendo espressamente denominato adesivo, sia volto ad ottenere la cassazione della sentenza per le medesime ragioni già fatte valere con il ricorso principale, essendo proposto a tutela di un interesse della parte che sorge non per effetto dell'impugnazione altrui, ma in conseguenza della emanazione della sentenza, non si sottrae all'onere dell'osservanza dei termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per tale tipo di ricorso, non trovano applicazione i termini previsti dall'art. 334 c.p.c. per l'impugnazione incidentale tardiva.

Cass. civ. n. 12344/2003

Presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale, condizionato conseguente al rigetto del ricorso principale è l'ammissibilità del ricorso incidentale medesimo, in quanto la dichiarazione di assorbimento, che deriva dall'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale, comporta un apprezzamento del merito dell'impugnazione condizionata, il quale, a sua volta, ne implica l'ammissibilità, che deve essere accertata dalla Corte di cassazione indipendentemente dalla proposizione di una eccezione e, pertanto, il ricorso incidentale condizionato, nel caso di rigetto del ricorso principale, va dichiarato inammissibile e non assorbito, qualora con il medesimo la parte faccia valere una tesi difensiva rigettata dal giudice di primo grado e non riproposta in sede di gravame, così da doversi ritenere che sul punto si sia formato il giudicato interno.

Cass. civ. n. 3261/2003

Nel giudizio di cassazione, non essendo applicabile l'art. 346 c.p.c., le pretese della parte vincitrice in secondo grado anche implicitamente non accolte debbono essere fatte valere attraverso il ricorso incidentale di cui all'art. 371 c.p.c.; pertanto in ipotesi di domanda soggettivamente alternativa, la parte, che in grado d'appello abbia ottenuto l'accoglimento nei confronti di uno dei convenuti in giudizio, impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia di assoluzione dell'altro convenuto solo attraverso la proposizione del ricorso incidentale per cassazione, che deve soddisfare i requisiti della tempestività, dell'esposizione sommaria dei fatti e della mera espressione della volontà di insistere nella pretesa di condanna, inizialmente formulata.

Cass. civ. n. 14382/2002

È inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.

Cass. civ. n. 10952/2002

Dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via principale, il ricorso incidentale assume, a sua volta, funzione di ricorso principale, del quale deve possedere i requisiti di tempestività, con la conseguenza che esso è inammissibile ove notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata. Tale termine va infatti rispettato anche dal notificante, attesa la comunanza di esso ad entrambe le parti, per effetto del componimento di quell'attività acceleratoria e sollecitatoria individuata dall'art. 326, primo comma, c.p.c., nella notificazione della sentenza.

Cass. civ. n. 5206/2002

Dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via principale, il ricorso incidentale assume la funzione di ricorso principale, del quale deve possedere i requisiti di tempestività e deve rispettare le condizioni di notifica. Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il suddetto ricorso incidentale che, in ipotesi di mancanza nell'atto di notifica della sentenza di appello dell'elezione di residenza o di domicilio, sia stato notificato presso il domicilio eletto dalla controparte per il giudizio di legittimità, anziché presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata e nel domicilio eletto per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 330, comma primo, c.p.c.

Cass. civ. n. 9637/2001

Il ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato, deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, cioè una soccombenza; esso pertanto, deve essere considerato inammissibile quando proposto dalla parte vittoriosa. Peraltro, le tesi, considerate assorbite e, quindi non considerate dalla sentenza impugnata, possono essere eventualmente riproposte davanti al giudice di rinvio, in caso di accoglimento del ricorso principale.

Cass. civ. n. 212/2001

Qualora la parte, interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire – applicabili anche al giudizio di legittimità (art. 141, primo comma, disp. att. c.p.c.) – non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti.

Cass. civ. n. 3908/2000

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale per cassazione della parte vittoriosa in secondo grado per le questioni, domande o eccezioni, rilevanti per la decisione, da essa prospettate e non decise, neppure implicitamente, in quanto assorbite da quelle accolte, essendo in tal caso invece necessaria la soccombenza teorica, configurabile se, accolta la domanda sotto un profilo, gli altri siano stati esaminati e respinti. Né tali questioni, domande, eccezioni, possono proporsi dalla parte vittoriosa con controricorso, non essendo applicabile l'art. 346 c.p.c. in Cassazione, mentre sono riproponibili, in caso di accoglimento del ricorso principale, purché espressamente riproposte nel giudizio di appello e non travolte dalle questioni decise dalla sentenza di Cassazione, nel giudizio di rinvio.

Cass. civ. n. 7192/1999

Con riferimento ad un ricorso incidentale per cassazione debbono ritenersi sussistenti i presupposti di validità della c.d. fototrasmissione, voluti dall'art. 1 della legge n. 183 del 1993, qualora si lamenti la mancanza nella copia fotoriprodotta dell'atto della certificazione di conformità all'originale da parte dell'avvocato trasmittente, nonché la circostanza che la procura apposta su di esso presenti firma e testo illeggibili, senza, tuttavia, sostenere che l'atto fotoriprodotto non sia conforme all'originale e che non provenga dalla parte indicata in epigrafe e dal suo difensore, ma assumendosi soltanto che quelle deficienze dell'atto trasmesso renderebbero impossibile ritenere sussistente l'anteriorità della procura al ricorso cui accede e che, quindi, questo atto sarebbe carente di procura. Infatti, la circostanza che la procura sia contenuta nell'atto originale fa ritenere che essa sia stata conferita all'uopo e l'autentica del difensore certifica adeguatamente la sua provenienza.

Cass. civ. n. 4954/1999

La parte totalmente vittoriosa in appello (o nell'unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nella ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l'eccezione del giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso. Essa può, peraltro, con riferimento alle domande od eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito, proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale, poiché in tale ipotesi, per effetto della cassazione della sentenza impugnata, viene meno la sua posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo, in tal modo, l'interesse alla impugnazione. Invece, per le domande non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni.

Cass. civ. n. 2707/1999

Nell'ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione, omettendo di pronunciarsi sull'appello proposto dall'attore soccombente in primo grado, ne accolga però la pretesa ponendo a fondamento di essa una causa petendi da questi non invocata, è ammissibile il ricorso incidentale proposto in Cassazione dal predetto attore che, ancorché pienamente vittorioso in appello, si dolga dell'omessa pronuncia, ove la suddetta sentenza sia stata impugnata in via principale dal soccombente per ultrapetizione, giacché, a seguito della cassazione della sentenza per il predetto motivo, riacquista attualità il suo interesse alla decisione sulla base della causa petendi da lui allegata; ne consegue che la sentenza censurata per ultrapetizione dal ricorrente principale e per omessa pronuncia dal ricorrente incidentale va cassata con rinvio, ancorché il vizio di ultrapetizione comporti, di regola, la cassazione senza rinvio.

Cass. civ. n. 11253/1998

Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nella fase di merito per far valere eccezioni preliminari che benché ritualmente proposte non sono state affatto esaminate nella sentenza impugnata è ammissibile e deve essere esaminato prima del ricorso proposto dalla parte soccombente relativo alle questioni di merito subordinate. (In base a questo principio la S.C., in un giudizio relativo all'indennizzabilità di una malattia professionale, ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale proposto dall'Inail, vittorioso in grado di appello, al fine di far valere le eccezioni – non esaminate dal giudice di merito – relative al decorso del termine prescrizionale e all'assenza della copertura assicurativa, in presenza di ricorso principale attinente alle valutazioni del giudice del merito circa l'operato del Ctu).

Cass. civ. n. 1513/1998

Le norme di cui agli artt. 366 n. 3 e 371 c.p.c. vanno interpretate nel senso che il ricorso incidentale, al pari di quello principale, debba contenere l'esposizione sommaria dei fatti della causa, e sia, pertanto, inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all'art. 366, comma primo, c.p.c. ritenersi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti.

Cass. civ. n. 6664/1997

Non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso incidentale la circostanza che, con esso, venga impugnato un provvedimento diverso da quello oggetto del ricorso principale, a condizione che si tratti di provvedimento adottato nello stesso processo e che esso concorra alla determinazione dell'oggetto della pronuncia resa sulla medesima domanda, non diversamente da quando, con ricorso principale, venga impugnato un capo della sentenza – quello, ad esempio, contenente la liquidazione del danno – e, con ricorso incidentale, un capo affatto diverso – quale quello che accerti la sussistenza del fatto illecito – (nella specie, il pretore, adito per l'emanazione di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., aveva – erroneamente – imposto al richiedente la cauzione di cui al secondo comma della norma citata con provvedimento successivo all'ordinanza, e non contestualmente ad essa. La S.C., nell'esprimere il suindicato principio di diritto, ha, pur tuttavia, ritenuto inammissibile il ricorso incidentale proposto avverso tale provvedimento abnorme sotto il diverso profilo della perdurante modificabilità e revocabilità dello stesso da parte del giudice di merito).

Cass. civ. n. 5529/1996

Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia, sia pure implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte che intenda riproporre all'esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso incidentale, in considerazione della struttura del giudizio di legittimità, il quale non è soggetto alla disciplina dettata, per l'appello, dall'art. 346 c.p.c., con la conseguenza che l'onere dell'impugnazione gravante sull'intimato va riferito non solo alla soccombenza pratica ma anche a quella teorica, e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione con il controricorso. Pertanto è necessario il ricorso incidentale per sottoporre alla Corte di cassazione la questione di nullità del ricorso introduttivo di controversia soggetta al rito del lavoro, quando la stessa sia stata implicitamente disattesa dal giudice di appello che abbia giudicato la controversia nel merito.

Cass. civ. n. 1410/1996

Il ricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall'interventore adesivo dipendente deve essere considerato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da considerarsi come ricorso principale, atteso che il detto interventore — il quale non può proporre impugnazione in via autonoma, salvo che per la parte relativa alla statuizione di condanna alle spese giudiziali (nella specie, non oggetto di impugnazione) — conserva la sua posizione processuale secondaria e subordinata rispetto a quella della parte adiuvata, e può quindi aderire all'impugnazione da questa proposta.

Cass. civ. n. 881/1996

L'inammissibilità del ricorso principale determina l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto tardivamente, cioè oltre il termine (breve o annuale) d'impugnazione della sentenza, avendo esso assunto (in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale) natura e funzione di ricorso principale ed essendo quindi divenuto privo di rilievo il termine proprio (ai sensi degli artt. 370 e 371 c.p.c.) del ricorso incidentale. (Principio affermato, nella specie, con riguardo a ricorso incidentale rispettoso solo del termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, inammissibile in quanto sottoscritto da difensore munito di procura speciale rilasciata con atto separato – come esplicitamente riconosciuto nell'intestazione dello stesso ricorso – e con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore).

Cass. civ. n. 12166/1995

Legittimata a proporre ricorso incidentale, oltre ai soccombenti parziali o reciproci che intendano impugnare la sentenza per motivi diversi da quelli dedotti nel ricorso principale, ovvero che abbiano una ragione comune contraria o indipendente da quella del ricorso principale, è anche la parte del tutto vittoriosa in appello che intenda riproporre in cassazione eccezioni del giudicato interno. Al di fuori di tale ipotesi la parte vittoriosa in appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per far valere domande o eccezioni non accolte dal giudice del merito, poiché l'accoglimento del ricorso principale comporterebbe pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande ed eccezioni.

Cass. civ. n. 7822/1995

Il ricorso per cassazione proposto come impugnazione autonoma dalla parte alla quale sia già stato notificato ricorso avverso la medesima sentenza vale come ricorso incidentale se notificato e depositato nei termini per quest'ultimo previsti, sicché il ricorso incidentale successivamente proposto dalla stessa parte va dichiarato inammissibile per avvenuta consumazione del potere di impugnazione ed il suo contenuto ha soltanto valore di controricorso.

Cass. civ. n. 8805/1994

In ipotesi d'inammissibilità del ricorso principale per cassazione avverso sentenza non notificata, la tempestività del ricorso incidentale avverso la stessa pronuncia deve essere verificata non solo con riferimento al generale termine d'impugnazione stabilito dall'art. 327 c.p.c. ma anche con riguardo al termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, previsto dall'art. 371, comma 1, c.p.c. in relazione all'art. 370, comma 1, dello stesso codice.

Cass. civ. n. 8334/1994

Non risponde al requisito della «specialità» – necessario per l'ammissibilità del ricorso anche incidentale per cassazione – la procura rilasciata in data anteriore alla sentenza impugnata (nella specie, a margine della citazione in riassunzione nel precedente giudizio di rinvio).

Cass. civ. n. 325/1994

Il ricorso incidentale per cassazione nei confronti del controricorrente, che abbia proposto anche ricorso incidentale, deve essere proposto, ai sensi del secondo comma dell'art. 371 c.p.c., nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale e non del primo ricorso incidentale, atteso che avverso il ricorso incidentale il quarto comma del detto art. 371 prevede solo la proponibilità del controricorso non anche di un ulteriore ricorso incidentale in questo contenuto, potendo da ciò derivare una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi in contrasto con il principio della proponibilità dell'impugnazione incidentale solo dalle parti contro cui è stata l'impugnazione principale.

Cass. civ. n. 4352/1993

Il ricorso successivamente proposto che ha valenza di impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale, ha natura di ricorso autonomo, la cui ammissibilità è soggetta all'osservanza dei termini ordinari di cui agli artt. 325 e ss. c.p.c., a nulla rilevando, stante il suddetto carattere autonomo, che abbia anche un contenuto adesivo al ricorso principale.

Cass. civ. n. 5423/1992

La proposizione di ricorso per cassazione contro uno (o alcuni) soltanto dei più capi in cui si articola la sentenza non implica consumazione del diritto di impugnazione — per acquiescenza — rispetto ai capi non impugnati allorché essi non determinino un interesse attuale all'esercizio di tale diritto, per essere, relativamente ai medesimi, il ricorrente parzialmente vittorioso. Ne consegue che quest'ultimo, ove uno dei detti capi venga investito dal ricorso di altra parte, è legittimato alla proposizione del ricorso incidentale avverso il medesimo capo — originariamente non impugnato — in quanto l'interesse all'impugnazione può per tale ragione sopravvenire.

Cass. civ. n. 7487/1991

La parte concretamente vittoriosa nel giudizio di appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per far valere domande o eccezioni non accolte dal giudice del merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate col ricorso principale, poiché, in difetto di una norma che, per il giudizio di legittimità, fissi una regola analoga a quella di cui all'art. 346 c.p.c., l'accoglimento di quest'ultimo ricorso, ancorché in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità di riproposizione nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni.

Cass. civ. n. 3191/1991

Il ricorso incidentale di tipo adesivo, cioè rivolto a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere dal ricorrente principale, ancorché sia proposto da un litisconsorte in causa inscindibili, deve osservare i termini ordinari, atteso che le regole dettate dall'art. 334 c.p.c., sull'impugnazione incidentale tardiva, riguardano soltanto l'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale (o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.).

Cass. civ. n. 12134/1990

Il ricorso incidentale per cassazione della parte totalmente vittoriosa nel merito, ancorché condizionato, deve essere esaminato in via prioritaria quando investa la questione della giurisdizione, che sia stata espressamente affermata dalla sentenza impugnata, non potendo la contestazione del potere decisorio del giudice, siccome carente di giurisdizione, essere condizionata al risultato della lite, dato che la valutazione del merito postula pur sempre l'esercizio dello stesso potere decisorio che con il ricorso incidentale si intende contestare, senza che, in presenza dell'impugnazione principale concernente il merito, sia carente l'attuale interesse all'impugnazione della statuizione concernente la giurisdizione e così il correlativo dovere del giudice di pronunciare al riguardo.

Cass. civ. n. 11773/1990

Il ricorso incidentale diretto ad ottenere non già la cassazione totale o parziale della sentenza impugnata, bensì il mutamento della relativa motivazione è inammissibile, in quanto la correzione della motivazione può conseguirsi mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l'esercizio del potere correttivo attribuito alla S.C. ex art. 383, ultimo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 11678/1990

Il ricorso incidentale, ancorché l'art. 371, primo comma, c.p.c. prescriva che esso debba essere proposto con l'atto contenente il controricorso, può essere proposto, non essendo detta modalità da considerare essenziale, anche con atto a sé stante, indipendentemente dalla proposizione del controricorso, ferma peraltro l'esigenza che esso sia notificato nel termine (di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale) stabilito, in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., per la proposizione del ricorso incidentale, non valendo ad escludere l'inammissibilità derivante dall'inosservanza di detto termine la circostanza che l'impugnazione sia tempestiva a norma degli artt. 325 e 327 c.p.c., atteso che la regola fondamentale della concentrazione delle impugnazioni contro la stessa sentenza comporta che tanto l'impugnazione che si intende proporre contro parte non impugnante, quanto quella con cui si intenda impugnare capi diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione, siano vincolate al canone della incidentalità di tutte le impugnazioni successive alla prima.

Cass. civ. n. 2629/1990

Il principio secondo cui il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito, anche se condizionato, deve essere esaminato in via prioritaria quando investe una questione pregiudiziale di rito (o preliminare di merito) rilevabile di ufficio, non è applicabile ove detta questione sia stata affrontata, e decisa dal giudice di merito; in quest'ultimo caso, infatti, la questione cessa di essere rilevabile di ufficio ed il suo riesame postula la proposizione di un'impugnazione, la quale è ammissibile solo in presenza di un interesse, che, con riferimento alla parte totalmente vittoriosa, sorge solo in presenza della fondatezza del ricorso principale, con la conseguenza che è quest'ultimo che deve essere esaminato per primo.

Cass. civ. n. 3540/1989

L'atto di controricorso e ricorso incidentale non può ritenersi validamente sottoscritto da difensore munito di procura speciale rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso principale, malgrado il richiamo di essa nell'intestazione di detto atto, mancando la certezza dell'anteriorità del mandato rispetto alla notificazione dell'atto medesimo.

Cass. civ. n. 1372/1989

Nel caso in cui la sentenza di merito risolva anche implicitamente una determinata questione giuridicamente preliminare in senso sfavorevole alla parte poi risultata in concreto vittoriosa, questa, se la controparte ricorre per cassazione, è tenuta a proporre ricorso in ordine alla predetta questione per evitare che essa rimanga preclusa in sede di rinvio, in quanto il principio secondo cui non è necessario il gravame incidentale per ottenere il riesame delle questioni pregiudiziali o preliminari vale solo per le questioni non esaminate e decise dal giudice di appello.

Cass. civ. n. 6742/1988

Il ricorso incidentale per cassazione è esperibile dalla parte cui è notificato il ricorso principale (artt. 370 e 371 c.p.c.), non anche, pertanto, dal ricorrente principale, in risposta al ricorso incidentale di detta parte, operando, in difetto di espressa previsione di legge, il principio della consumazione del diritto d'impugnazione per effetto della proposizione del ricorso principale.

Cass. civ. n. 1661/1988

Il fatto che la parte, alla quale sia stato notificato ricorso per cassazione, abbia proposto a sua volta ricorso principale anziché incidentale non rende inammissibile tale gravame ove il termine di legge non sia decorso, ma importa la conversione di detto ricorso principale in ricorso incidentale, ancorché la stessa parte, dopo aver presentato ricorso autonomo, abbia presentato controricorso per resistere al ricorso avversario.

Cass. civ. n. 1106/1986

L'atto denominato controricorso non può valere come ricorso incidentale ove non contenga la richiesta di cassazione della sentenza, specificamente prevista dall'art. 366, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 371 dello stesso codice, ed essenziale per individuare nell'atto suddetto un mezzo di impugnazione, alla luce dei principi della domanda, del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Cass. civ. n. 3772/1985

Il principio che la notifica dell'atto d'impugnazione a più parti domiciliate presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia, è inesistente, in quanto determina un'incertezza assoluta circa l'identità della parte contro cui l'impugnazione è diretta, non è estensibile agli atti che, come il controricorso, mirino a resistere al gravame, per i quali è sufficiente la notifica in unica copia nel domicilio eletto dai ricorrenti principali presso il comune difensore; ne consegue che, nel caso in cui il controricorso, così notificato, contenga anche il ricorso incidentale, tale impugnazione è inammissibile, potendosi tener conto del controricorso solo ed in quanto atto difensivo.

Cass. civ. n. 1640/1985

Nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto da un'altra parte in causa un ulteriore ricorso presentato come autonomo, anziché come incidentale, senza peraltro, essere portata a conoscenza del giudice la pendenza della pluralità di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnative, con conseguente decisione di uno solo dei due ricorsi, non influisce sulla validità della pronuncia emessa, mentre, in forza del principio dell'unicità della decisione, preclude l'esame dell'altro ricorso, anche nell'eventualità in cui la pronuncia emessa abbia avuto ad oggetto il ricorso apparentemente principale, ma di fatto incidentale.

Cass. civ. n. 270/1984

Ai sensi dell'art. 371, quarto comma, c.p.c., per resistere al ricorso incidentale il ricorrente principale (salvo che non intenda difendersi solo in sede di discussione orale) può proporre controricorso tempestivamente notificato, ma non produrre prima dell'udienza una semplice memoria, della quale, quindi, non va tenuto conto.

Cass. civ. n. 5845/1982

Il ricorso incidentale condizionato deve essere deciso con priorità rispetto al ricorso principale, come se la condizione non fosse stata apposta, quando investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito rilevabili d'ufficio; deve, invece, procedersi all'esame preventivo del ricorso principale allorquando col ricorso incidentale venga prospettata una questione pregiudiziale non rilevabile d'ufficio, poiché, se il ricorso principale risultasse infondato, il ricorrente incidentale non avrebbe alcun interesse all'esame del proprio ricorso, non potendo l'eventuale accoglimento di esso portare ad un risultato a lui più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale.

Cass. civ. n. 3840/1953

È improcedibile il ricorso incidentale depositato in cancelleria oltre il termine prescritto dall'art. 369 c.p.c.

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