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Articolo 343 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Modo e termine dell'appello incidentale

Dispositivo dell'art. 343 Codice di procedura civile

L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta(1) depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349 bis, secondo comma(4).

Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa(3).

Note

(1) Al pari di quanto è previsto per il primo grado, anche in appello la parte convenuta (appellata) ha l'onere di proporre appello incidentale a pena di decadenza nella comparsa di risposta.
L'atto contenente l'appello incidentale non deve essere notificato alla controparte, tranne nel caso in cui questa sia rimasta contumace, ai sensi dell'art. 292 del c.p.c..
La norma si applica anche all'appello incidentale proposto contro una sentenza non definitiva che, a seguito di riserva di appello, sia stata immediatamente impugnata dall'altra parte.
(2) Comma così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 353.
Il potere di impugnazione della sentenza è concesso al soccombente: pertanto, anche l'appello incidentale presuppone la soccombenza reale (non basta chiedere una modifica della motivazione o il riesame di questioni già risolte in favore dell'appellante). Se la parte appellata vuole semplicemente chiedere la conferma della sentenza impugnata, egli può proporre tale domanda senza la necessità dell'appello incidentale.
(3) L'interesse a proporre appello incidentale potrebbe sorgere anche in seguito alla proposizione di un altro appello incidentale: in questa ipotesi, il termine per la proposizione dell'appello sarà dato dalla prima udienza successiva alla impugnazione incidentale.
Secondo la giurisprudenza, l'impugnazione incidentale deve risultare da un atto depositato all'udienza indicata dal secondo comma della norma in esame; tuttavia, sembra preferibile ritenere che in occasione di tale udienza, la parte possa chiedere un termine entro il quale proporre l'appello incidentale con rinvio del processo a successiva udienza.
(4) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Spiegazione dell'art. 343 Codice di procedura civile

L’appello incidentale si utilizza nell'ipotesi di soccombenza reciproca, e consente anche all'appellato, che sia rimasto soccombente su una parte o su un capo di sentenza diverso da quello impugnato dall'appellante con l'atto di appello, di proporre impugnazione.
Tutte le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale (la giurisprudenza ammette che l'appello incidentale possa essere condizionato all'accoglimento dell'appello principale).

Sono due le esigenze che giustificano l’istituto dell’appello incidentale, e precisamente:
a) quella di garantire l'unicità del giudizio di impugnazione contro una medesima sentenza;
b) quella di impedire la c.d. reformatio in peius, ossia la riforma della sentenza di primo grado in senso sfavorevole all'appellante.
Pur non essendo previsto da alcuna norma, questo principio dovrebbe ritenersi implicito in quello della domanda, più precisamente nel principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Le condizioni di ammissibilità dell’appello incidentale sono indicate negli artt. 333, 334 c.p.c., mentre la norma in esame appone allo stesso termini di decadenza, che variano a seconda che l'interesse a proporlo derivi dall'impugnazione principale (così il primo comma) ovvero da altra impugnazione incidentale, cioè dall'impugnazione di un'altra parte che non sia l'appellante principale (così il secondo comma).

Se l'interesse alla proposizione dell'appello incidentale sorge a seguito della proposizione dell'appello principale, l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.
La Riforma Cartabia è intervenuta sul primo comma di questa norma inserendovi l’indicazione esplicita del termine per il deposito della comparsa di costituzione in luogo del precedente rinvio all’art. 166 del c.p.c..
Si precisa, infatti, che la comparsa di risposta deve essere depositata nella cancelleria del giudice d'appello almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata dall'appellante nell'atto di appello o dell'udienza fissata a norma del secondo comma dell'art. 349 bis del c.p.c..
Un'eventuale costituzione tardiva dell'appellato, ossia la costituzione all'udienza ex 171 c.p.c. comma 2, comporta decadenza dall'impugnazione incidentale.

Per quanto concerne la forma dell'appello incidentale, secondo quanto disposto dalla norma in commento, questo deve essere inserito nella comparsa di risposta, il cui contenuto, per effetto del rinvio operato dall'art. 359 del c.p.c., è lo stesso di quello della comparsa di risposta in primo grado.
La comparsa di risposta d'appello deve contenere tutte le difese dell'appellato; questi ha l'onere di prendere posizione sui fatti posti dall'appellante a fondamento della sua domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione.
Sono inammissibili domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto, al pari della chiamata in causa di terzi.

Non sono necessarie formule sacramentali per la proposizione in comparsa di risposta dell'appello incidentale, purché risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della sentenza; anche per l'appello incidentale vale il disposto dell'art. 342 del c.p.c. in ordine al contenuto dell'atto di impugnazione, con particolare riferimento all'indicazione dei motivi specifici.

Se colui nei confronti del quale viene proposto appello incidentale era contumace in primo grado, la comparsa che lo contiene gli deve essere notificata personalmente, e ciò perché, in applicazione dell'art. 292 del c.p.c., l'appello costituisce una domanda nuova.

Il secondo comma prevede che se l'interesse a proporre appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, esso si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.
Quest'ipotesi si verifica quando l'interesse in capo all'appellato sorge dall'impugnazione proposta da un chiamato ad integrare il contraddittorio.

La prima udienza successiva alla proposizione di altro appello incidentale non può essere altro che la prima udienza di comparizione, dal momento che l'appello principale deve, a pena di decadenza, essere contenuto nella comparsa di risposta da depositarsi in cancelleria nei venti giorni prima.
L'appello incidentale non può più proporsi se la stessa parte aveva già proposto impugnazione principale, stante l'operatività del principio dell'acquiescenza per le parti di sentenza non impugnate.

Massime relative all'art. 343 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 26811/2019

L'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione.

Cass. civ. n. 5134/2019

Le parti hanno la facoltà, per effetto del principio dispositivo, di disporre dell'ordine logico delle questioni poste, salvo che queste non siano rilevabili d'ufficio, e, quindi, possono condizionare l'appello incidentale all'accoglimento di quello principale concernente il merito della causa, ancorché, con l'impugnazione incidentale, ripropongano una questione di carattere pregiudiziale o preliminare (di rito o di merito), giacché, se l'appello principale, che deve essere sottoposto ad un preventivo esame, risultasse totalmente infondato, l'appellante incidentale non avrebbe più interesse a che il proprio gravame fosse deciso, poiché il suo eventuale esito positivo non potrebbe portare ad un risultato a lui più favorevole relativamente all'oggetto della controversia.

Cass. civ. n. 20963/2018

Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicchè, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione di secondo grado che aveva dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale perchè non sottoscritto da un avvocato legalmente esercente).

Cass. civ. n. 20690/2018

In tema di impugnazioni, anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta; sicchè deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione.

Cass. civ. n. 13195/2018

La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto implicitamente rigettata un'eccezione di prescrizione, da considerarsi, invece, semplicemente assorbita dalla pronuncia fondata sulla c.d. ragione più liquida).

Cass. civ. n. 11799/2017

In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c. (Principio enunciato dalla S.C. ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Cass. civ. n. 8595/2017

Nel giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancanza di prova della notificazione dell'appello incidentale, al pari di quanto avviene per il gravame principale, impedendo la verifica della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, che é "condicio sine qua non" per l'ulteriore sviluppo del procedimento, preclude al giudice, ove l'appellante incidentale non sia comparso all'udienza di discussione, il rinvio di quest'ultima ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., con conseguente improcedibilità di quella impugnazione.

Cass. civ. n. 3081/2017

Ai sensi dell'art. 343, comma 1, c.p.c., l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, e poiché tale costituzione deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice giusta l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione.

Cass. civ. n. 12724/2015

L'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio entro il termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ., sicché l'impugnazione incidentale proposta oltre tale termine è inammissibile, ancorché non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., che conservano rilevanza solo per l'operatività delle conseguenze previste dal secondo comma dell'art. 334 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 26154/2014

Qualora la sentenza di primo grado abbia, unitamente alla domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto, parzialmente accolto quella di garanzia impropria formulata dal convenuto contro un terzo, dichiarando la responsabilità del chiamato nella misura del 50 per cento, l'appello principale del garante, che contesti la responsabilità del convenuto quale presupposto della garanzia, consente a quest'ultimo di appellare in via incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., avverso l'accoglimento della pretesa del danneggiato, poiché, per effetto dell'impugnazione principale, è posto in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 25848/2014

Nel giudizio di risarcimento del danno cagionato da un fatto illecito, l'appello del danneggiato, inteso ad ottenere una somma maggiore di quella liquidata in suo favore a titolo risarcitorio, legittima il responsabile, assicurato contro i rischi della responsabilità civile, a proporre appello incidentale tardivo anche avverso capi della sentenza non impugnati con l'appello principale ovvero nei confronti di parti diverse dall'appellante principale, in quanto, a seguito di siffatta iniziativa del danneggiato, insorge in capo al responsabile la titolarità di un interesse, altrimenti insussistente, correlato all'eventualità, in caso di accoglimento del gravame, di dover sopportare le conseguenze dell'incapienza del massimale assicurato.

Cass. civ. n. 7519/2014

La parte, alla quale sia stato notificato l'appello principale, ove intenda proporre appello incidentale tempestivo, deve comunque osservare i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., sicché essa, qualora l'appello principale sia stato notificato in prossimità della scadenza dei termini medesimi, allo scopo di evitare l'eventuale sanzione di inefficacia di cui all'art. 334, secondo comma, c.p.c., per il caso in cui volontariamente o involontariamente l'appellato principale (omettendo di costituirsi in giudizio o determinandone comunque le relative condizioni) dia poi luogo ad una causa di inammissibilità o improcedibilità della propria impugnazione, può, alternativamente, procedere all'iscrizione a ruolo della causa depositando la propria comparsa di risposta con appello incidentale entro la scadenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., ovvero proporre la sua impugnazione con citazione notificata entro lo tesso termine.

Cass. civ. n. 3613/2014

Nel caso di cosiddetto litisconsorzio "alternativo", sussistente allorché il convenuto nel giudizio di danno chiami in causa un terzo, assumendo che questi debba ritenersi in via esclusiva tenuto al risarcimento domandato dall'attore, quest'ultimo deve ritenersi vittorioso tanto se la domanda venga accolta nei confronti del convenuto, quanto se venga accolta nei confronti del chiamato in causa, al quale l'originaria domanda si estende automaticamente. Ne consegue che, proposto appello dal chiamato in causa soccombente, il danneggiato non ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato per fare dichiarare la responsabilità di uno dei possibili responsabili, per l'ipotesi in cui venisse accolto l'appello proposto dall'altro.

Cass. civ. n. 28571/2013

In tema di appello incidentale, il differimento del termine ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ. per la tempestiva proposizione del gravame, nel caso in cui nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza, non si applica ove il rinvio della prima udienza sia stato disposto direttamente dal Presidente di sezione, trattandosi di disposizione di natura eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.

Cass. civ. n. 18957/2013

L'appello incidentale adesivo, che si connota per l'adesione alle censure già dispiegate dall'appellante principale, a differenza dell'appello "per relationem" (il quale, invece, non esplicita le doglianze e fa rinvio a quelle esposte in primo grado), non pone problemi di specificità dei motivi, ma soltanto di tempestività o di tardività, agli effetti dell'art. 334 c.p.c..

Cass. civ. n. 16107/2013

L'appello incidentale proposto con atto autonomo, notificato dopo il deposito della comparsa di risposta relativa all'appello principale, è ammissibile, se proposto nel rispetto dei termini previsti dalla legge per tale tipo di impugnazione, da verificare in relazione alla data di notifica dell'atto di appello e non a quella successiva del suo deposito in cancelleria, perché è fin dal primo dei due suddetti momenti che la controparte è posta in condizione di conoscere il contenuto dell'impugnazione proposta e di approntare le conseguenti difese.

Cass. civ. n. 11965/2013

Ai fini della verifica della tempestività della costituzione dell'appellato, necessaria per la proposizione dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., in applicazione dell'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., va calcolato escludendo il giorno iniziale, ovvero il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ed invece computando quello finale, ovvero il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa.

Cass. civ. n. 14635/2012

Il deposito della comparsa di risposta contenente l'appello incidentale è idoneo a costituire il contraddittorio in ordine al gravame incidentale, ma solamente nei confronti delle parti costituite; nell'ipotesi di parti contumaci, invece, è sempre richiesto, per soddisfare tale specifica finalità di garantire un paritario esercizio del diritto della difesa, la notificazione del relativo atto alle stesse, in applicazione dell'art. 292 c.p.c., al fine di consentire loro di prendere conoscenza dell'appello incidentale e di svolgere le rispettive difese.

Cass. civ. n. 19510/2010

Il difensore dell'appellato - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale, idonea a dare attuazione ai principi di economia processuale e di tutela del diritto di azione e di difesa della parte stabiliti dagli artt. 24 e 111 Cost. - può proporre appello incidentale anche nel caso in cui la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello, ossia ad uno degli atti previsti dall'art. 83, terzo comma, c.p.c., in quanto la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all'interesse del suo assistito e riferibili all'originario oggetto della causa è attribuita al difensore direttamente dall'art. 84 dello stesso codice di rito e non dalla volontà della parte che conferisce la procura alle liti, rappresentando tale conferimento non un'attribuzione di poteri, ma semplicemente una scelta ed una designazione, con la conseguenza che la natura dell'atto con il quale od all'interno del quale viene conferita, o la sua collocazione formale, non costituiscono elementi idonei a limitare l'ambito dei poteri del difensore.

Cass. civ. n. 16507/2008

Ove la controversia veda più parti presenti dal lato passivo in posizione reciprocamente autonoma, l'appello incidentale proposto dagli originari attori a seguito dell'appello principale proposto da una delle controparti non è tardivo, sussistendo una situazione di litisconsorzio processuale in conseguenza dell'appello principale proposto da una parte avente una posizione processuale del tutto distinta rispetto agli altri appellanti incidentali, originari convenuti (nella specie, relativa ad una controversia che vedeva contrapposti, da un lato, un gruppo di specializzandi e, dall'altro, l'Università di Bologna, nonché i Ministeri del Tesoro, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Sanità, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, valutata l'autonomia della posizione delle controparti, aveva ritenuto la regolarità dell'appello incidentale dei dottori specializzandi proposto a seguito dell'appello principale presentato dall'Università di Bologna, disattendendo l'eccezione di tardività sollevata da uno dei Ministeri, che, nel frattempo, aveva già presentato autonomo appello incidentale ).

Cass. civ. n. 1635/2007

In tema di impugnazioni, con riferimento all'azione di garanzia impropria, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva — ancorché il relativo termine, breve od annuale, sia scaduto, nei modi e termini, secondo il grado, di cui agli articoli 343 e 371 c.p.c. — proposta dalla parte convenuta nel procedimento di primo grado, rimasta soccombente nei confronti dell'attore ma che abbia vittoriosamente avanzato domanda di manleva verso il terzo chiamato in garanzia impropria, allorquando le sia stata notificata l'impugnazione tempestivamente proposta dal medesimo terzo chiamato, con la quale venga rimessa in discussione l'esistenza o la misura dell'obbligazione garantita. (Nella specie la S.C. ha rigettato l'eccezione secondo cui era inammissibile, perché tardivo, il ricorso incidentale che la parte convenuta di primo grado, soccombente in appello nei confronti dell'originario attore — che con il controricorso ha formulato la detta eccezione — ma vittoriosa verso il proprio chiamato in manleva, aveva proposto a fronte del ricorso principale per Cassazione del medesimo terzo chiamato).

Cass. civ. n. 21615/2004

In tema di impugnazione, per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice.

Cass. civ. n. 19145/2004

Nel caso in cui il convenuto in primo grado abbia chiamato in causa un terzo per esercitare nei suoi confronti azione di regresso alla quale sia rimasto estraneo l'attore — ipotesi in cui la domanda del garantito nei confronti del garante presuppone necessariamente la soccombenza del primo rispetto alla causa principale — qualora la domanda attorea sia respinta e l'attore proponga appello chiedendo la condanna del convenuto, questi, se a sua volta intende riproporre la domanda di regresso, per il caso in cui l'appello venga in tutto o in parte accolto, deve necessariamente proporre appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale (non essendo sufficiente la riproposizione della domanda a norma dell'art. 346 c.p.c.), atteso che tale richiesta non tende alla conferma della sentenza impugnata, ma ne presuppone la riforma.

Cass. civ. n. 6822/2003

Dopo la costituzione in giudizio dell'appellante principale, la quale nel rito del lavoro si perfeziona con il deposito del ricorso (art. 434 c.p.c.), la notifica allo stesso dell'appello incidentale deve essere eseguita presso il procuratore nominato nel ricorso in appello, indipendentemente dalla elezione di domicilio presso di lui, poiché l'art. 170 c.p.c., disponendo che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni si fanno al procuratore costituito individua in quest'ultimo il destinatario delle notificazioni degli atti cosiddetti endoprocessuali solo in base alla relazione che si determina tra il procuratore medesimo e la parte da lui rappresentata. (Nella specie, la notificazione dell'appello incidentale, eseguita direttamente all'Inps, nel domicilio eletto in una sua sede e senza alcuna menzione del procuratore, è stata considerata come effettuata non già al procuratore costituito e neppure alla parte presso lo stesso, ma alla parte personalmente, e quindi nulla).

Cass. civ. n. 16022/2002

Per il principio di concentrazione delle impugnazioni, applicabili anche con riguardo alle impugnazioni contro la sentenza non definitiva, la parte soccombente nella sentenza non definitiva ed in quella definitiva, ove quest'ultima venga impugnata per prima dalla controparte risultata parzialmente soccombente, è tenuta, nei limiti temporali indicati dall'art. 343 c.p.c., a proporre impugnazione incidentale contro la sentenza non definitiva nello stesso procedimento introdotto con la impugnazione principale avverso la sentenza definitiva.

Cass. civ. n. 14167/2001

Nel vigente sistema processuale, l'impugnazione proposta per prima assume la qualifica d'impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza. Le impugnazioni successive alla prima rivestono, pertanto, carattere di impugnazioni incidentali – pur se irritualmente proposte nella forma dell'impugnazione principale – sia che si tratti di impugnazioni incidentali tipiche, sia che si tratti di impugnazioni incidentali autonome, dirette cioè a tutelare un interesse non nascente dal gravame, ma rivolte contro un capo autonomo e diverso della pronuncia, con la conseguenza che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima, le quali, anziché essere proposte nelle forme e nei termini di cui all'art. 343 c.p.c., siano state introdotte in via autonoma, non sono inammissibili, ma si convertono, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravami incidentali, purché proposte nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione.

Cass. civ. n. 13427/2001

È inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale, quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. La relativa inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio ed, in mancanza, può essere eccepita per la prima volta dalla controparte anche in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 12920/2000

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza comporta che, una volta notificata la prima impugnazione, tutte le altre parti che intendano impugnare (ancorché contro parti diverse dal primo impugnate o relativamente a capi della sentenza non investiti dalla prima impugnazione) debbono farlo secondo le disposizioni e nei termini previsti per le impugnazioni incidentali; ne consegue che ogni impugnazione successiva alla prima, tanto se intempestiva con riferimento ai termini annuale e abbreviato, tanto se tardiva nel senso di cui all'art. 134 c.p.c., deve rispettare i termini previsti, per l'appello e il ricorso per cassazione incidentali, dagli artt. 343 e 371 c.p.c., onde va dichiarata l'ammissibilità delle impugnazioni successive alla prima che, pur non rispettose dei termini annuali o abbreviato, intervengano nei termini previsti dai citati artt. 343 e 371, mentre va dichiarata l'inammissibilità delle impugnazioni che non rispettino tali ultimi termini, pur configurandosi come tempestive con riferimento agli artt. 325 e 327 c.p.c.

Cass. civ. n. 12047/2000

La notifica dell'appello incidentale al procuratore domiciliatario nominato per il giudizio di primo grado anziché al domicilio eletto e al procuratore nominato con l'atto d'appello è inesistente in quanto difetta qualsiasi riferimento con il destinatario della notificazione.

Cass. civ. n. 3045/2000

Nel sistema processuale vigente, l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso d'appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè contro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall'impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda).

Cass. civ. n. 9862/1998

La prevenzione operata con l'impugnazione principale fa sì che ogni altra impugnazione debba proporsi non solo con le forme dell'appello incidentale, ma nel termine proprio di quest'ultimo, che è quello prescritto dall'art. 343 comma primo c.p.c. (nel testo previgente alla riforma applicabile al giudizio), ossia non oltre la prima udienza di trattazione davanti all'istruttore. L'impugnante principale, cioè, fissa il termine perentorio per tutti gli altri impugnanti, che resta così l'unico da rispettare, sostituendosi a quelli stabiliti in via generale dagli artt. 325 e 327 c.p.c., salvo quanto previsto dall'art. 343, comma secondo a proposito dell'appello il cui interesse sorge dalla proposizione dell'impugnazione proposta da parte che non sia l'appellante principale.

Cass. civ. n. 3688/1995

Nell'ipotesi in cui l'appellante incidentale si sia costituito in cancelleria nello stesso giorno fissato per la udienza di prima comparizione senza comparire alla udienza e il fascicolo di parte sia stato accettato dal cancelliere senza la annotazione di alcun rilievo formale – il che fa presumere la regolarità degli atti depositati e quindi la regolare costituzione della parte, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali – la proposizione dell'appello incidentale va ritenuta tempestiva, atteso che la questione dell'anteriorità o meno della costituzione in cancelleria rispetto alla prima udienza va risolta nel senso della anteriorità della costituzione, in coerenza con la norma dell'art. 343 c.p.c., che prevede la costituzione in cancelleria e la prima udienza quale termine ultimo per proporre, a pena di decadenza, l'eventuale appello incidentale, ed essendo contrario alla logica prima ancora che al diritto supporre che la parte, che ben poteva comparire alla prima udienza, non sia in questa comparsa e si sia poi costituita in cancelleria, quando si era già verificato l'effetto preclusivo per la proposizione dell'appello incidentale.

Cass. civ. n. 9655/1994

La proposizione dell'appello incidentale (art. 343 c.p.c.) è collegata alla disciplina della costituzione dell'appellato, il quale, nel momento in cui si costituisce, è anche tenuto a proporre le sue censure contro la sentenza impugnata in via principale nei suoi confronti, atteso che tale momento, comportando il passaggio in giudicato delle statuizioni che non abbiano formato oggetto dell'appello principale, segna il limite oltre il quale non è possibile ampliare l'ambito del quantum devolutum.

Cass. civ. n. 370/1994

Nel caso in cui l'interesse a proporre l'appello incidentale sorga a seguito della impugnazione incidentale di parte diversa dall'appellante principale, il termine per la proposizione delle ulteriore impugnazione è costituito dalla udienza successiva a quella in cui è stata proposta tale impugnazione incidentale, sempre che con essa vengano dedotte questioni attinenti o collegate con le doglianze formulate nel primo appello incidentale.

Cass. civ. n. 13444/1992

La notificazione dell'appello, a titolo di litis denuntiatio, nei confronti della parte di una causa scindibile, consente a questa di proporre gravame incidentale nei modi e nei termini di cui all'art. 343 c.p.c., sempre che non siano scaduti gli ordinari termini d'impugnazione previsti dagli artt. 325-327 c.p.c.

Cass. civ. n. 5025/1983

L'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale può convertirsi, previa riunione dei gravami, in appello incidentale, con conseguente irrilevanza della mancata osservanza della forma prevista dall'art. 343 c.p.c., purché siano rispettati i termini perentori fissati dalla citata norma, che si sostituiscono a quelli stabiliti in via generale dagli artt. 325 e 327 c.p.c.

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Consulenze legali
relative all'articolo 343 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Maurizio S. chiede
venerdì 07/02/2020 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO TERZI (BANCA).

APPELLO DELL’AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE CONTRO LA SENTENZA (OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE) ACCOLTA PARZIALMENTE.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, pignora una somma di denaro giacente nel conto corrente del contribuente.

- l’esecutato ottiene dal giudice dell’esecuzione la sospensione dell’esecuzione, e la causa viene demandata per il merito al giudice dell’opposizione all’esecuzione.

- il giudice dell’opposizione dichiara in sentenza l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 57 DPR 602/1973 , salvo quella relativa all’eccepita impignorabilità dei beni; e statuisce quindi, che venga disposta la liberazione dal pignoramento delle somme dichiarate impignorabili ex art. 545 e 546 c.p.c. e dell’art. 72 ter DPR n. 602/73 comma 2 bis. Spese di giudizio compensate.

Il Contribuente esecutato, mentre si accingeva a proporre Appello alla dichiarata inammissibilità delle eccezioni, facendo valere la sentenza della Corte Costituzionale sent. n. 114/2018 (per fatti e atti sopravvenuti alla notifica degli avvisi di accertamento), veniva anticipato dall’Appello dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale chiede ai giudici di secondo grado, che venga dichiarato l’esatto importo del valore della somma di denaro impignorabile al fine di chiedere l’assegnazione dell’importo residuo, si rileva che effettivamente il calcolo dell’entità è stata omessa dal giudice di prime cure, nonostante che lo stesso era oggetto di domanda, in quanto la quantificazione della somma impignorabile era oggetto di contestazione tra le parti.

PARERE:
Per quanto sopra esposto, quale potrebbe essere la strategia processuale e difensiva che l’esecutato potrà attuare al fine di resistere all’appello della controparte e per affermare le proprie ragioni con l’obiettivo di chiedere l’illegittimità totale (per le eccezioni ritenute erroneamente inammissibili) del pignoramento in un contesto come quello sopra prospettato?

Cordiali Saluti.”
Consulenza legale i 13/02/2020
Nel sistema processuale italiano vige il principio per cui tutte le impugnazioni relative alla medesima pronuncia proposte dalle parti risultate soccombenti in primo grado debbano essere trattate e decise unitariamente nello stesso processo d’appello (art. 335 c.p.c.).

Lo strumento che le parti devono utilizzare a pena di decadenza per proporre tutte le impugnazioni successive alla prima, anche se rivolte contro capi autonomi della sentenza non incisi dall’appello principale, è l’appello incidentale ex artt. 333 e 343 c.p.c..
A differenza dell’appello principale, esso non va notificato alla controparte (tranne che nel caso di contumacia nel grado di giudizio precedente), bensì soltanto depositato all’atto della costituzione in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni prima dell’udienza fissata nella citazione.
È importante notare che la costituzione tardiva comporta l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale proposta, con il conseguente passaggio in giudicato dei capi della decisione che ad essa si riferiscono.

In concreto, la parte depositerà (oltre al fascicolo di primo grado e a copia autentica della sentenza) un unico atto, la comparsa di risposta, che adempie ad una duplice funzione: da un lato, quella di contestare tutto quanto dedotto nell’appello principale, chiedendone il rigetto e/o l’inammissibilità; dall’altro, quella di indicare i capi della sentenza di primo grado che si intendono impugnare, argomentando in modo puntuale le critiche relative alla legittimità ed alla giustizia della decisione appellata e insistendo per la sua riforma.
La stessa strada deve essere seguita anche nel caso di specie, ricordando di avere un occhio di riguardo non solo al contenuto dell’atto, ma anche –come scritto- al rispetto del termine di decadenza previsto dall’art. 343 c.p.c..

David M. chiede
mercoledì 15/11/2017 - Puglia
“E' tardivo/inammissibile l'appello incidentale interposto da un appellato (rimasto a lungo contumace nel giudizio di appello) immediatamente dopo che altro appellato gli notifica comparsa di risposta con appello incidentale, a tale notifica obbligato dal Giudice della impugnazione, il quale, a tal fine, rimette la causa sul ruolo?”
Consulenza legale i 24/11/2017
La principale norma cui fare riferimento per rispondere al quesito è l’art. 343 c.p.c. che al secondo comma prevede testualmente che: “Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa”.

Tale disposizione va letta unitamente all’art. 292 c.p.c. (richiamato nello stesso provvedimento del Giudice oggetto del quesito) che nel disciplinare le comunicazioni e le notificazioni al contumace, intende tutelare il generale diritto di difesa che si realizza anche tramite l’integrazione del contraddittorio.
Infatti, se la parte rimasta contumace poteva non avere interesse a proporre appello incidentale in seguito alla impugnazione principale, potrebbe averlo a seguito della proposizione dell’appello incidentale da parte dell’altro soggetto appellato (tant’è che l’omessa notifica al contumace dell’appello incidentale determina una nullità che può essere fatta valere con ricorso per cassazione dallo stesso contumace (Cfr. Cass., n. 7307 del 2009).

Tali principi trovano applicazione costante nelle pronunce della Cassazione (Cass., 20 aprile 2016, n. 7769; Cass., 19 settembre 2014, n. 19754; Cass., 24 agosto 2012, n. 14635).
Già nella risalente sentenza n.3078/ del 1998 si era stabilito infatti che: “La disposizione di cui all'art. 292 c.p.c. per la quale devono essere notificate al contumace le comparse che contengono domande nuove o riconvenzionali va applicata anche alle comparse contenenti l'appello incidentale, ponendosi in tale situazione la stessa esigenza di rispetto del principio del contraddittorio, onde consentire al contumace di prendere conoscenza dell'appello incidentale a tutela del suo diritto di difesa.

Alla luce di quanto precede, in risposta al quesito, si ritiene di poter affermare che l’appello incidentale interposto dall’appellato contumace cui è stato notificato appello incidentale sia pienamente ammissibile.
A conferma di ciò, la circostanza che il Giudice -nell’ordinanza in cui dispone la notifica al contumace- rimetta la causa sul ruolo fissando nuova udienza di comparazione in cui devono essere rispettati i termini di cui all’art.163 bis c.p.c.


C. M. chiede
mercoledì 09/02/2022 - Lombardia
“la mia controparte si è costituita con le risposte due giorni prima della scadenza del termine di 20 giorni cioè:
- udienza in appello 09/12/2019 il mio avversario si è costituito il 07/12/2019
- prossima udienza 22/05/202l l' avversario mio dovrebbe essere escluso in base all art. 166 cpc
vi è qualche cosa che impedisca questa esclusione ?
ringrazio”
Consulenza legale i 16/02/2022
Il mancato rispetto del termine per la costituzione in giudizio del convenuto, stabilito dall’art. 166 c.p.c., non comporta la “esclusione” del convenuto stesso. Infatti nulla vieta al convenuto di costituirsi tardivamente; semplicemente, ciò facendo, subirà delle conseguenze sotto forma di decadenze, ovvero non potrà più compiere determinati atti.
Nel caso descritto nel quesito, trovandoci nel giudizio di appello, dobbiamo fare riferimento all’art. 343 c.p.c., secondo cui l'appello incidentale va proposto, “a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166”. Dunque l’appellato che non si costituisca almeno venti giorni prima dell’udienza non potrà proporre appello incidentale, ma non verrà escluso dal processo.