Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3772 del 22 giugno 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio che la notifica dell'atto d'impugnazione a più parti domiciliate presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia, è inesistente, in quanto determina un'incertezza assoluta circa l'identità della parte contro cui l'impugnazione è diretta, non è estensibile agli atti che, come il controricorso, mirino a resistere al gravame, per i quali è sufficiente la notifica in unica copia nel domicilio eletto dai ricorrenti principali presso il comune difensore; ne consegue che, nel caso in cui il controricorso, così notificato, contenga anche il ricorso incidentale, tale impugnazione è inammissibile, potendosi tener conto del controricorso solo ed in quanto atto difensivo.

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