Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1661 del 16 febbraio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il fatto che la parte, alla quale sia stato notificato ricorso per cassazione, abbia proposto a sua volta ricorso principale anziché incidentale non rende inammissibile tale gravame ove il termine di legge non sia decorso, ma importa la conversione di detto ricorso principale in ricorso incidentale, ancorché la stessa parte, dopo aver presentato ricorso autonomo, abbia presentato controricorso per resistere al ricorso avversario.

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