Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 41254 del 22 dicembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioč, proveniente dalla parte contro cui č stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilitą, nel termine ordinario di impugnazione. (Sospende esecutorietą, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/11/2016).

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