Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 2381 del 4 febbraio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - dettato per la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale - bensì in base ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità.

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