Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 881 del 1 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inammissibilitą del ricorso principale determina l'inammissibilitą del ricorso incidentale proposto tardivamente, cioč oltre il termine (breve o annuale) d'impugnazione della sentenza, avendo esso assunto (in conseguenza dell'inammissibilitą del ricorso principale) natura e funzione di ricorso principale ed essendo quindi divenuto privo di rilievo il termine proprio (ai sensi degli artt. 370 e 371 c.p.c.) del ricorso incidentale. (Principio affermato, nella specie, con riguardo a ricorso incidentale rispettoso solo del termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, inammissibile in quanto sottoscritto da difensore munito di procura speciale rilasciata con atto separato – come esplicitamente riconosciuto nell'intestazione dello stesso ricorso – e con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore).

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