Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6122 del 17 marzo 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 371 cod. proc. civ., nel rinviare alle disposizioni di cui agli artt. 366 e 369, terzo comma, cod. proc. civ., impone anche al ricorrente incidentale di specificare in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto, sicché, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, senza che possa attribuirsi rilevanza, al fine di evitare tale conseguenza, alle produzioni effettuate dal ricorrente principale, valorizzate dal quinto comma del medesimo art. 371 cod. proc. civ., per escludere un analogo onere di deposito a carico del ricorrente incidentale, solo limitatamente alla copia della sentenza o della decisione impugnata.

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