(1) Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole «atto di integrazione del contraddittorio», deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato (2).
Note
La mancata integrazione del contraddittorio (omessa notifica) comporta l'inammissibilità del ricorso; l'omesso deposito dell'atto di integrazione entro il termine di venti giorni comporta l'improcedibilità del ricorso per Cassazione.