Cassazione civile Sez. III sentenza n. 325 del 14 gennaio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso incidentale per cassazione nei confronti del controricorrente, che abbia proposto anche ricorso incidentale, deve essere proposto, ai sensi del secondo comma dell'art. 371 c.p.c., nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale e non del primo ricorso incidentale, atteso che avverso il ricorso incidentale il quarto comma del detto art. 371 prevede solo la proponibilità del controricorso non anche di un ulteriore ricorso incidentale in questo contenuto, potendo da ciò derivare una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi in contrasto con il principio della proponibilità dell'impugnazione incidentale solo dalle parti contro cui è stata l'impugnazione principale.

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