Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 23903 del 29 ottobre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di danno erariale, l'azione esercitata contro pił soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio pił cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art.334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale č stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c. (Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 11/09/2018).

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