Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3295 del 19 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, ivi compreso il litisconsorte che condivida la medesima posizione processuale e sostanziale dell'impugnante in via principale (e non sia conseguentemente destinatario di alcuna pretesa di quest'ultimo), l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto d'impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale (art. 333 c.p.c.) e, quindi, nel caso di ricorso per cassazione, nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notificazione (artt. 370 e 371 c.p.c.). Tale principio non trova limitazioni o deroghe con riguardo all'impugnazione di tipo adesivo, che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.