Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5400 del 13 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio di cassazione, il controricorso non deve necessariamente riportare, a pena di inammissibilitą, la esposizione sommaria dei fatti di causa, ma deve invece contenere i motivi di diritto su cui si fonda, che ne costituiscono requisito essenziale a pena di inammissibilitą, ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c., richiamato dell'art. 370 secondo comma stesso codice. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il controricorso perché assolutamente privo di deduzioni giuridiche contrarie al ricorso, che la parte si riservava di esporre successivamente in memoria, ed anche la memoria depositata in seguito, atteso il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 370 c.p.c. che, impregiudicata la facoltą della parte di partecipare alla discussione orale, subordina la possibilitą di presentare memorie all'ammissibilitą del controricorso, cui quelle memorie si ricollegano al fine proprio ed esclusivo di illustrazione delle difese gią svolte).

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