Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5970 del 14 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La parte vittoriosa in appello, che manifesti alla Cassazione la volontą di conseguire una decisione anche su una questione gią ritenuta assorbita, ha l'onere non di proporre ricorso incidentale ma - per il principio di autosufficienza, operante anche nel controricorso ai sensi degli artt. 366, primo comma, nn. 3 e 4, e 370, secondo comma, c.p.c. - di indicare i termini esatti in cui la questione era stata sottoposta al giudice di appello, in modo tale da permettere alla Corte di Cassazione di verificare se essa possa ancora ritenersi "sub iudice". (Nella specie, la S.C., nell'annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto definitivamente assorbita la questione dell'omesso esame della clausola di contingentamento, dedotta in primo grado dal lavoratore quale ulteriore profilo di illegittimitą dell'apposizione del termine, in quanto assorbita in appello e difettosamente riproposta in cassazione, in assenza dell'indicazione dei termini esatti in cui essa era stata sottoposta nei giudizi di merito).

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