Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7361 del 13 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di legittimitą, l'istanza di rimessione in termini per la notifica del controricorso, depositata dall'intimato che non abbia provveduto al relativo adempimento nei termini di cui all'art. 370 cod. proc. civ., non č suscettibile di esame da parte del collegio ove il difensore, a cui sia stato conferita procura speciale ex art. 83, secondo comma, cod. proc. civ. contestualmente al deposito dell'istanza medesima, od un suo delegato, non compaia all'udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ. poiché l'esercizio del diritto di difesa della parte, rilevante per il dovere decisorio della Corte di cassazione, č solo quello i cui contenuti vengano manifestati tramite la partecipazione all'udienza di discussione.

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