Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4584 del 3 novembre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Con il controricorso, la cui funzione č esclusivamente quella di esporre le ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata, non sono deducibili questioni che il resistente avrebbe potuto proporre solo con il ricorso incidentale (come, nella specie, quella del rito — speciale o ordinario — applicabile alla controversia circa l'estensibilitā ai minorati psichici della disciplina in tema di collocamento obbligatorio).

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