Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5765 del 27 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio di cassazione, essendo dominato dall'impulso d'ufficio, non è suscettibile di interruzione per il verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 299, 300 e 301 c.p.c. In particolare, non produce interruzione la morte del difensore del ricorrente, certificata dalla relata negativa di notifica dell'avviso di udienza, poiché la prospettazione delle ragioni del ricorrente è affidata, per intero, all'atto scritto del ricorso, mentre la discussione orale, cui è preordinato l'invio dell'avviso di udienza, non riveste che un valore complementare.

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