Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1721 del 16 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il disposto dell'art. 300 c.p.c. la morte nel corso del giudizio di merito della parte costituita a mezzo di procuratore non determina l'interruzione del processo, in difetto di dichiarazione o di notificazione di detto evento da parte del procuratore, sicché l'atto di impugnazione è validamente notificato alla parte originaria presso il procuratore a mente dell'art. 330 c.p.c., senza che rilevi l'eventuale conoscenza che di quell'evento abbia avuto aliunde il notificante.

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