Cassazione civile Sez. III sentenza n. 27165 del 28 dicembre 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

La modifica dell'art. 43 della l. fall., introdotta dall'art. 41 del d.l.vo n. 5 del 2006, trova applicazione, ai sensi dell’art. 153 del d.l.vo citato, a partire dal 16 luglio 2006, con consequenziale automaticità dell’interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento, purché quest'ultima sia intervenuta successivamente a tale data, anche nei giudizi anteriormente pendenti, restando irrilevante la disposizione transitoria dettata dall’art. 150 del medesimo d.l.vo, la quale attiene a norme che regolano la procedura concorsuale, e non alla disciplina processuale già in vigore all’epoca della dichiarazione di fallimento.

(massima n. 2)

In caso di interruzione del processo determinata, "ipso iure", dall'apertura del fallimento, giusta l'art. 43, comma 3, l. fall., aggiunto dall'art. 41 del d.l.vo n. 5 del 2006, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare; la conoscenza deve, inoltre, essere "legale", cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.

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