Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8437 del 3 settembre 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di morte della parte nel corso del processo la legittimazione attiva o passiva si trasmette ai suoi eredi con la conseguenza che il rapporto processuale deve proseguire nei confronti di tutti costoro, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale, indipendentemente dalla natura scindibile o inscindibile del rapporto detto in giudizio, senza che in contrario rilevi la mancata interruzione del processo per l'assenza della comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., quando uno o taluni degli altri eredi si siano costituiti volontariamente in giudizio, poiché in questa costituzione, preclusiva dell'effetto interruttivo è insita la suindicata comunicazione, con conseguente necessità che il contraddittorio venga integrato nei confronti degli eredi non costituitisi.

(massima n. 2)

Nel caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, ove la sentenza non sia stata notificata non può applicarsi per la riassunzione del processo il termine di sei mesi, decorrente dalla data della notifica, previsto nel secondo comma dell'art. 353 c.p.c., ma deve farsi applicazione analogica della norma di cui all'art. 327 c.p.c., con conseguente necessità per la parte di riassumere il giudizio nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della sentenza; termine che, in conformità di quanto prevede il terzo comma del citato art. 353 c.p.c., resta interrotto se la sentenza d'appello sia impugnata con ricorso per cassazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.