Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5400 del 6 novembre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui la notizia della morte della parte costituita sia acquisita al processo ad opera della controparte che la porti a conoscenza del giudice ai fini dell'interruzione del processo, senza che questa venga ordinata in quanto non dichiarata o notificata dal procuratore della parte deceduta, č da escludere l'ultrattivitā della procura ad litem di detto procuratore e, stante la conseguente non operativitā della precedente elezione di domicilio presso il procuratore costituito, la controparte, che intenda proporre impugnazione, deve notificarla personalmente agli eredi della parte defunta, dovendo applicarsi per analogia (a causa dell'estinzione del mandato e della conseguente non operativitā della precedente elezione di domicilio presso il procuratore costituito) il terzo comma dell'art. 330 c.p.c.

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