Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5237 del 29 maggio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Se uno degli eventi di cui all'art. 300 c.p.c. (nella specie, perdita di capacitā per fallimento della parte) si avvera o č notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetti, salvo che sia riaperta l'istruzione; conseguentemente l'impugnazione č validamente proposta con la notifica del relativo atto al procuratore costituito dalla parte colpita dall'evento.

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