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Articolo 285 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Modo di notificazione della sentenza

Dispositivo dell'art. 285 Codice di procedura civile

La notificazione della sentenza (1), al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione (2), si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 [primo e terzo comma] (3)(4).

Note

(1) Il primo comma dell'art. 170 del c.p.c. stabilisce che la sentenza vada notificata al procuratore costituito o direttamente alla parte, nei casi in cui quest'ultima sia autorizzata a stare in giudizio personalmente (art. 82 del c.p.c.). Poiché la notifica al difensore non ammette equipollenti, risulterà inidonea a determinare il passaggio in giudicato della sentenza la conoscenza aliunde che il procuratore (o la parte stessa) abbiano avuto del provvedimento, nonché la notifica fatta a quest'ultima personalmente. Se la stessa parte si sia costituita in giudizio con due o più difensori, la notifica potrà essere validamente effettuata presso uno qualunque di essi.
Oggi la norma richiama anche il secondo comma dell'art. 170, in precedenza escluso: pertanto, è consentita la consegna di una sola copia dell'atto al procuratore costituito per più parti.
(2) Se la sentenza conclude un processo con pluralità di parti, vanno distinti diversi casi.
Nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo (con pluralità di rapporti oggettivamente connessi) ciascuna parte dovrà provvedere autonomamente alla notificazione della sentenza perché gli effetti che quest'ultima produce in relazione ad ogni singolo rapporto non si comunicano agli altri. Quindi, il termine per impugnare decorre per ciascuna parte dalla data della notificazione ad lei diretta.
Nel caso di litisconsorzio necessario, poiché è necessario mantenere l'unitarietà del giudizio di impugnazione, la notificazione della sentenza, chiesta da una delle parti, segna l'inizio del termine breve per proporre le impugnazioni anche contro tutte le altre parti che non hanno provveduto a notificare il provvedimento.
(3) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse con l. 18 giugno 2009, n. 69.
(4) Le notifiche alla pubblica amministrazione vanno indirizzate all'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato: di regola, quindi, è improduttiva di effetti la notifica direttamente effettuata alla singola amministrazione statale (v. art. 417 del c.p.c. per un caso particolare in materia di processo del lavoro).

Spiegazione dell'art. 285 Codice di procedura civile

La nuova formulazione dell'art. 285 richiama il contenuto dell’intero art. 170 del c.p.c. (e, dunque, non più soltanto dei commi 1 e 3, ma anche del secondo comma; ciò consente che la notifica debba considerarsi ritualmente eseguita mediante consegna di una sola copia al procuratore, anche nel caso in cui questi sia costituito per più parti.
Tuttavia, deve osservarsi che in concreto è stata reso applicabile alla notifica della sentenza il comma 2 del citato art. 170, non potendo ritenersi applicabile il comma 4.
Tale comma, infatti, fa riferimento a comparse e memorie, e pertanto non appare applicabile alla notificazione delle sentenze, anche in considerazione del fatto che le forme alternative di notifica ivi previste richiedono sempre l’autorizzazione del giudice, alla quale non può di certo farsi ricorso una volta emessa la sentenza.

La funzione attribuibile alla notificazione della sentenza è indicata espressamente dalla norma e consiste nella fissazione del dies a quo del c.d. termine breve per la proposizione dell'impugnazione, previsto dall'art. 325 del c.p.c..
Si ritiene che il termine breve per l'impugnazione decorra sia nei confronti del notificato che del notificante, con riferimento ai capi della sentenza in cui questo sia rimasto soccombente.
La notificazione si effettua ad istanza di parte, espressione con la quale si fa riferimento ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, che, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse di tali soggetti, tutti gli atti del processo che a questi non siano espressamente riservati (poiché è la parte, e per essa il procuratore a nome della parte, che esprime la volontà di far decorrere i termini per l'impugnazione, la relazione di notificazione deve indicare la parte istante).
La mancata indicazione della parte istante nella relata di notifica della sentenza, o l'uso di formule generiche quali "ad istanza come in atti", non determinano la nullità della notifica né la sua inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a condizione che nell'atto notificato sia indicato in modo inequivoco il soggetto che ha richiesto il rilascio della copia poi consegnata all'ufficiale giudiziario per la notifica o siano presenti altri elementi idonei a dar contenuto specifico alle suddette formule).
La notificazione della sentenza ad iniziativa di chi non è parte né procuratore della parte deve considerarsi giuridicamente inesistente, sia per la non configurabilità, nel vigente sistema del codice di rito, di una utile gestione processuale, che affiderebbe la disponibilità della lite a persona estranea ai contendenti, sia perché, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, non è configurabile una equivalenza tra conoscenza occasionale della sentenza da impugnare e conoscenza legale della stessa.

Massime relative all'art. 285 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3557/2021

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche dopo l'introduzione, da parte dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall'art. 52, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), della notificazione al cd. domicilio digitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/11/2017).

Cass. civ. n. 27773/2020

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012, in deroga al combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente, considerato che non ricorre qui la "ratio" della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione, dovendosi, peraltro, eseguire la notificazione alla parte presso l'avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, le volte in cui il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato. (Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 07/10/2019).

Cass. civ. n. 20866/2020

A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2018).

Cass. civ. n. 10355/2020

L'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica; ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, per non essere stata la sentenza di appello notificata all'indirizzo PEC indicato nell'atto di citazione in appello, ove la parte aveva peraltro precisato di voler ricevere "le comunicazioni e notificazioni nel corso del giudizio"). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/05/2018).

Cass. civ. n. 6478/2020

La notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione quando essa non sia regolarmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale di tale parte possa essere valutata in maniera difforme rispetto a quanto ritenuto dal giudice nella sentenza stessa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2014).

Ai fini del decorso del termine breve per impugnare, ove la parte destinataria della notificazione sia un ente rimasto contumace, soppresso "ex lege" in corso di causa, detta notifica deve essere effettuata nei confronti dell'ente succeduto a quello ormai estinto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva ritenuto tardivo l'appello per il decorso del temine breve d'impugnazione, sebbene la sentenza di primo grado fosse stata notificata ad una azienda sanitaria, non ritualmente costituita nel giudizio di primo grado e poi soppressa in corso di causa, anziché alla diversa azienda ad essa succeduta per legge). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2014).

Cass. civ. n. 32028/2019

La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione fissato dall'art. 828 c.p.c. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo; infatti, in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 c.p.c.

Cass. civ. n. 6278/2019

In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti.

Cass. civ. n. 11072/2018

La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 05/03/2010).

Cass. civ. n. 28536/2017

La prescrizione dell'art. 285 c.p.c., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte, può ritenersi adempiuta ogniqualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non vi sia, comunque, incertezza assoluta sulla parte istante, qualora, cioè, l'identificazione di quest'ultima possa essere compiuta, senza margini di dubbio, sulla base del contenuto dell'atto notificato, circostanza che si verifica allorché, risultando dalla relata di notifica apposta in calce alla sentenza che l'ufficiale giudiziario ha proceduto "a richiesta come in atti" ed essendo soltanto due le parti in causa, l'istanza di notifica della sentenza ad una delle parti non può che provenire dall'altra. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 26/05/2009).

Cass. civ. n. 19876/2016

In tema di impugnazioni, la notifica della sentenza effettuata alla parte personalmente presso il domicilio eletto in studio legale diverso da quello del suo procuratore, non costituisce notifica ex art. 170 c.p.c. al procuratore costituito e, quindi, non è idonea, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., a far decorrere il termine breve per impugnare. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Toscana, 25/03/2010).

Cass. civ. n. 4313/2016

La notifica della sentenza effettuata alla parte nel domicilio del suo procuratore, non indicato per nome e cognome, presso la cancelleria del giudice "a quo" ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, non costituisce notifica al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale evenienza, un collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio reale di quest'ultimo, in modo che il difensore possa avere conoscenza dell'atto, e non è quindi idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

Cass. civ. n. 15295/2014

La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.

Cass. civ. n. 12573/2014

La notifica della sentenza alla parte, anziché al procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, se la sentenza medesima dichiara carente lo "ius postulandi" del difensore, in quanto, per il principio dell'apparenza, la qualificazione giudiziale della posizione processuale delle parti è vincolante ai fini del compimento degli atti successivi, a prescindere dalla sua correttezza.

Cass. civ. n. 10224/2014

L'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il "numerus clausus" delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 9051/2014

In tema di impugnazione, ai fini del decorso del termine breve previsto dall'art. 326 cod. proc. civ., la notifica alla parte della sentenza munita di formula esecutiva effettuata nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuata, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti del procuratore costituito della parte, ed è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione previsto dall'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., anche per la stessa parte notificante. L'inammissibilità del ricorso notificato tardivamente rispetto al termine breve non può, peraltro, essere esclusa per il fatto che il controricorso, con il quale si eccepisce la inammissibilità dell'impugnazione e si indica la prova documentale della notifica della sentenza, sia a sua volta tardivo, ove tale prova documentale, ancorché depositata unitamente al controricorso, sia posta a disposizione del ricorrente.

Cass. civ. n. 6763/2014

La notificazione della sentenza, costituente titolo sia in favore del contendente vittorioso sia, per il capo di condanna alle spese, del procuratore distrattario, quando effettuata in una sola copia, unitamente al precetto intimato dal procuratore solo in nome (o nell'interesse) della parte assistita vittoriosa, non assolve alla funzione - che costituisce la "ratio" dell'art. 479 cod. proc. civ. - di assicurare al debitore la conoscenza sia del titolo, sia del credito per il quale si intende procedere, relativamente al credito per spese processuali, spettante al difensore, potendo riferirsi la notificazione esclusivamente al soggetto in nome (o nell'interesse) del quale è stato intimato il precetto e alla statuizione di condanna in favore dello stesso soggetto. Ne consegue la nullità del precetto di pagamento intimato dal procuratore distrattario senza la preventiva o contestuale notificazione di copia esecutiva della sentenza, costituente titolo di pagamento delle spese processuali in suo favore.

Cass. civ. n. 1120/2014

È legittima la notificazione della sentenza alla parte personalmente. quando il decesso dell'unico difensore della parte avviene prima della pubblicazione della sentenza ma dopo l'udienza di discussione o la scadenza dei termini concessi per lo scambio delle memorie conclusionali previste dall'art. 190 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 7232/2013

La notifica della sentenza al soccombente, effettuata dal difensore distrattario al solo scopo del recupero delle spese, essendo finalizzata alla realizzazione di un diritto proprio del procuratore, diverso ed autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata, non fa decorrere nei confronti di quest'ultima il termine breve per proporre l'impugnazione, rimanendo per la stessa operante, in mancanza di specifica notificazione, il termine previsto dall'art. 327, primo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 19109/2012

È valida, nella specie ai fini della decorrenza del termine breve per l' impugnazione, la notificazione della sentenza eseguita alla parte nell'ultimo domicilio eletto nel corso del giudizio definito con la sentenza medesima (in luogo di una precedente elezione, ritenuta superata, avvenuta nella stessa città sede del tribunale), presso il suo difensore, ancorché fuori dal comune in cui si trovi l'ufficio giudiziario, essendo la domiciliazione in detto comune, per la parte che voglia evitare di ricevere le notificazioni in cancelleria, un onere, posto a tutela non di quest'ultima, bensì della controparte. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha confermato il provvedimento impugnato, che aveva giudicato inammissibile, per sua tardiva proposizione, l'appello proposto oltre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326 e 327 c.p.c.).

Cass. civ. n. 18714/2012

Ai sensi dell'art. 82, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine d'impugnazione, può ritenersi validamente effettuata presso la cancelleria del giudice "a quo", nel caso in cui il difensore domiciliatario sia stato cancellato dall'albo degli avvocati e il solo procuratore residuo, iscritto in albo diverso da quello del tribunale nella cui circoscrizione la causa si è svolta, non abbia ancora provveduto a nominare un nuovo domiciliatario.

Cass. civ. n. 18663/2012

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, ove la parte, nel giudizio "a quo", abbia eletto domicilio autonomo, cioè presso un domiciliatario diverso dal difensore, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale, quest'ultimo essendo configurabile soltanto per il domiciliatario che sia anche difensore. Ne consegue che la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al fatto che il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio professionale senza darne avviso alla controparte del domiciliante, legittima la controparte medesima a notificare la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, presso la cancelleria del giudice "a quo", ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934.

Cass. civ. n. 10488/2012

Al fine di escludere il decorso del termine breve di impugnazione, la nullità della notificazione della sentenza (per essere stata questa consegnata in copia priva della seconda pagina) può essere affermata - in difetto di una espressa comminatoria della nullità medesima - solo se il destinatario deduca e dimostri che detta incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell'atto e quindi abbia inciso negativamente sul pieno esercizio della facoltà di impugnazione dello stesso.

Cass. civ. n. 9431/2012

Non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata al Comune, parte in causa, in persona del Sindaco e presso la Casa comunale, ove l'organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell'ente, anch'egli domiciliato presso la Casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 12898/2011

Nel regime anteriore alla novella dell'art. 479 c.p.c., recata dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006, a seguito dell'art. 39 quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato; tale inidoneità è coerente con le finalità acceleratorie insite nella norma di cui all'art. 326 c.p.c. e risulta compatibile con il principio di durata ragionevole del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., giacché l'impugnabilità della sentenza nel termine massimo - che ritarda la formazione del giudicato - non deriva dal comportamento di una sola delle parti, ma è il frutto della decisione consapevole di entrambe, potendo ciascuna di esse attivare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare i tempi dell'impugnazione (se vincitore, attraverso la notificazione della sentenza; se soccombente, tramite l'impugnazione immediata).

Cass. civ. n. 13428/2010

La notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 c.p.c., deve ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, in quanto la conoscenza di fatto della sentenza, acquisita con modalità diverse da quelle specifiche alle quali la legge riconnette l'effetto particolare della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., ha esclusivamente funzione propedeutica all'esecuzione, ai sensi dell'art. 479 c.p.c.

Cass. civ. n. 12515/2009

Il termine breve d'impugnazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281 sexies c.p.c., non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologia di sentenze.

Cass. civ. n. 14774/2008

La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, atteso che l'espressione «su istanza di parte » contenuta nell'art. 285 c.p.c. va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati. Ne consegue che la circostanza che l'istanza sia stata avanzata non dalla parte, bensì dal legale quale antistatario delle spese di lite liquidate in sentenza, non esclude l'idoneità della notifica a far decorrere il termine breve di impugnazione.

Cass. civ. n. 11216/2008

La notificazione della sentenza munita della formula esecutiva alla parte presso il procuratore costituito, è equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli art. 285 e 170 c.p.c., ed è pertanto idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione previsto dall'art. 325, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 9282/2008

Ai fini dell'accertamento della tempestività della proposizione del ricorso per cassazione, il principio, secondo il quale, in caso di pluralità di procuratori, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima delle notificazioni della sentenza, si applica anche quando vengano proposte due distinte impugnazioni, successivamente riunite, di pronunce parziali emesse nello stesso giudizio, da due diversi procuratori. Tale peculiarità, non muta l'unicità della domanda, con la conseguenza che la parte deve ritenersi rappresentata da entrambi i procuratori, con procura disgiunta, nell'unico giudizio, in quanto dalla diversità delle impugnazioni non consegue l'autonomia dei procedimenti riuniti, come nel diverso caso di riunione di cause originariamente separate, per connessione del petitum e della causa petendi propri di ciascuna di esse.

Cass. civ. n. 23829/2007

La notificazione della sentenza nelle forme di cui agli artt. 285 e 170, primo comma, c.p.c., fa decorrere il termine di impugnazione, a norma dell'art. 326 c.p.c., non solo per la parte destinataria, ma anche per la parte che ha effettuato la notifica, a tal fine dovendosi attribuire incondizionato rilievo alla «scienza legale» collegata, dalle stesse norme del codice di rito, al compimento delle predette formalità di notificazione della sentenza, senza che possa darsi ingresso ad accertamenti sulla funzione che nel caso specifico la notificazione stessa possa avere avuto in relazione all'esito del giudizio ed all'intenzione della parte notificante, giacché tali accertamenti, oltre a non trovare fondamento in disposizioni di legge, si porrebbero in evidente contrasto con le esigenze di chiarezza e incontestabilità che sussistono in materia di formazione della cosa giudicata per decorrenza dei termini di impugnazione e con l'indisponibilità delle relative situazioni giuridiche. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., computato a decorrere dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della stessa parte ricorrente, ha disatteso il motivo di denuncia fondato sulla tesi per cui la notificazione della sentenza d'appello era stata funzionale non già a far decorrere il termine di impugnazione – giacché la controparte non aveva interesse ad impugnare la sentenza a lei favorevole – bensì a far decorrere il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, ex art. 353 c.p.c., con la conseguenza che il termine di impugnazione sarebbe decorso dal giorno della scadenza del termine per la riassunzione del giudizio).

Cass. civ. n. 20845/2007

Ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 – non abrogato neanche per implicito dagli artt. 1 e 6 della legge n. 27 del 1997 ed applicabile anche al rito del lavoro – il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti.

Cass. civ. n. 18170/2006

Ai sensi dell'art. 285 c.p.c. e per effetto del richiamo, in esso contenuto, all'art. 170, commi primo e terzo, dello stesso codice, la notificazione della sentenza al procuratore che abbia rappresentato più persone nel giudizio in cui il provvedimento è stato emesso deve essere eseguita mediante consegna di tante copie quante sono le persone rappresentate, sicché, nel caso di consegna di una sola copia, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente e non può produrre l'effetto di far decorrere il termine breve per l'impugnazione, la quale può pertanto essere proposta nel termine di un anno dalla pubblicazione della decisione.

Cass. civ. n. 5682/2006

Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 ultimo comma c.p.c., anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c., nè tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 c.p.c., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata.

Cass. civ. n. 561/2005

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., la notificazione della sentenza – che va fatta al procuratore costituito, ai sensi dell'art. 170 stesso codice – deve essere compiuta al domicilio eletto dalla parte (e non presso la cancelleria del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio si è svolto) tutte le volte in cui compaia, in calce alla procura ed alla contestuale elezione di domicilio, la sottoscrizione del difensore: nella scelta tra un'interpretazione letterale ed una logica delle norme funzionali alla verificazione della validità della notifica de qua (in particolare, l'art. 82 primo comma R.D. 22 gennaio 1934, n.87), difatti, va prescelta l'ermeneusi di tipo logico, che ricostruisca la vicenda della firma del difensore in calce agli atti suddetti come funzionale non alla sola autentica della firma, bensì a far proprio l'intero contenuto dell'atto, apparendo più rispettosa della volontà (della parte e) dello stesso difensore la scelta di attribuirgli anche il fine di far propria, con l'autentica dell'altrui firma, l'elezione di domicilio contenuta nell'atto da lui sottoscritto. In tal senso depongono, da un canto, il complessivo quadro normativo che l'ordinamento processualcivilistico offre in parte qua (la parte che conferisce la procura ad litem non è tenuta ad eleggere domicilio né presso il procuratore né presso altri; l'elezione di domicilio ha natura recettizia; vigono le norme di cui agli artt.170, 285, 330 c.p.c.; la procura consiste nella designazione del soggetto cui spettano nel processo i poteri previsti dalla legge, ma svolge altresì la funzione di manifestare l'incarico alla controparte e all'ufficio anche ai fini dell'art. 170 stesso codice), dall'altro, la norma di cui all'art. 1367 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali (norma in forza della quale l'atto deve interpretarsi nel senso che possa produrre effetti, anziché nel senso, opposto, che non possa produrne alcuno, di talché limitare l'efficacia dell'elezione di domicilio alla sola parte significa privare l'atto di qualsiasi effetto in un sistema in cui, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e tutte le comunicazioni hanno come legittimo destinatario il procuratore costituito).

Cass. civ. n. 18075/2004

La notificazione della sentenza ad iniziativa di chi non è parte né procuratore della parte deve considerarsi giuridicamente inesistente, sia per la non configurabilità, nel vigente sistema del codice di rito, di una utile gestione processuale, che affiderebbe la disponibilità della lite a persona estranea ai contendenti, sia perché, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, non è configurabile una equivalenza tra conoscenza occasionale della sentenza da impugnare e conoscenza legale della stessa. (Nel caso di specie la notifica era stata richiesta dalla compagnia di assicurazione di una delle parti, estranea al rapporto processuale).

Cass. civ. n. 16317/2004

La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della certificazione del cancelliere attestante la conformità di tale copia all'originale, atteso il disposto dell'art. 160 c.p.c. che individua i casi di nullità della notificazione, non incide sulla validità della notificazione e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha aggiunto che il destinatario dell'atto non aveva addotto alcuna difformità tra il contenuto della copia della sentenza notificata e quello dell'originale).

Cass. civ. n. 16254/2004

Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio, non solo necessario, ma anche processuale, opera la regola, propria delle cause inscindibili, della unitarietà del termine per proporre l'impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le altre parti.

Cass. civ. n. 14254/2004

La notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, nel caso del difensore iscritto all'albo della circoscrizione del giudice adito il quale abbia indicato il domicilio in un comune al di fuori di detta circoscrizione (ma nel medesimo distretto), è valida sia che venga eseguita nel domicilio indicato nel comune fuori della circoscrizione dell'albo cui è iscritto, poiché in tal caso la parte interessata adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa (che in siffatta forma vale ancor più al raggiungimento dello scopo dell'atto), sia che venga eseguita nel domicilio che la legge gli assegna nella circoscrizione del giudice adito, poiché la diversa indicazione del domicilio in comune di altra circoscrizione non comporta ipotesi di revoca ovvero di inoperatività del domicilio ex lege che autorizzi, perciò, la notificazione in cancelleria.

Cass. civ. n. 12996/2004

La notificazione alla parte della sentenza di primo grado, dotata di formula esecutiva ma priva di attestazione di autenticità proveniente dal cancelliere, è ugualmente idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, qualora non si contesti che la medesima sia del tutto conforme all'originale, comprensiva di tutte le pagine e leggibile in ogni sua parte.

Cass. civ. n. 11257/2004

In tema di notificazione della sentenza, non può farsi distinzione tra notificazione al procuratore domiciliatario per la parte e notificazione alla parte presso il procuratore domiciliatario, atteso che entrambe le forme di notificazione soddisfano l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 11175/2004

La notifica della sentenza personalmente alla parte che sia una persona giuridica deve essere eseguita nella sede legale a mani proprie del legale rappresentante, anche se, ove effettuata nella stessa sede a mani di persona incaricata di ricevere le notificazioni – ovverosia in un luogo e a persona aventi un certo collegamento con il destinatario dell'atto –, la notifica non è inesistente ma viziata da nullità, e impone la sua rinnovazione alla parte che ha interesse a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Cass. civ. n. 8169/2004

Destinatario della notificazione della sentenza è il procuratore costituito, non la parte, pertanto il luogo che rileva ai fini di detta notificazione è il domicilio (reale o eletto) del procuratore, non il domicilio eletto dalla parte, con la conseguenza che, ove la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori e la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, sempre che tale procuratore non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio ex art. 82 R.D. n. 37 del 1934.

Cass. civ. n. 15999/2003

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica del precetto alla parte presso il procuratore costituito – eseguita nel luogo ove questi deve considerarsi elettivamente domiciliato a norma dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 – non è equivalente alla notifica al procuratore stesso ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., atteso che, valendo solo ai fini dell'esecuzione della sentenza, non soddisfa l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l'opportunità della proposizione del gravame.

Cass. civ. n. 10636/2003

La speciale normativa di cui all'art. 10 della legge 10 ottobre 1942, n. 1408, regolante l'Istituto Postelegrafonici anche se prevede che l'assistenza legale, nonché la rappresentanza e difesa in giudizio dell'istituto siano affidate all'Avvocatura dello Stato, richiama la disciplina processuale generale relativa alla notifica degli atti e alla competenza della autorità giudiziaria; ne consegue che, in caso di contumacia dell'istituto nel giudizio di primo grado, la notificazione della sentenza impugnata deve essere effettuata alla parte personalmente, ex art. 292 c.p.c., e non presso l'Avvocatura dello Stato.

Cass. civ. n. 4735/2002

Poiché l'art. 285 c.p.c. legittima entrambe le parti del processo (e non solo quella vittoriosa) a notificare la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, anche la notificazione della sentenza ad istanza del procuratore di una pluralità di parti, delle quali alcune siano vittoriose e altre soccombenti, è idonea a far decorrere, nei confronti delle parti soccombenti da lui assistite, il termine breve per l'impugnazione.

Cass. civ. n. 5962/2001

È valida la notificazione della sentenza effettuata dal difensore, munito di procura per il primo grado, dopo il decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.

Cass. civ. n. 15176/2000

La notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto a norma dell'art. 479 c.p.c.

Cass. civ. n. 12538/2000

La prescrizione dell'art. 285 c.p.c., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte, può ritenersi adempiuta ogniqualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non vi sia, comunque, incertezza assoluta sulla parte istante, qualora, cioè, l'identificazione di quest'ultima possa essere compiuta, senza margini di dubbio, sulla base del contenuto dell'atto notificato.

L'art. 285 c.p.c. prevede, per la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, “l'istanza di parte”, con la parola “parte” intendendosi i soggetti del rapporto processuale ed i loro difensori, senza che, per tale istanza, sia necessaria per i primi l'attività di questi ultimi.

Cass. civ. n. 8241/2000

In tema di decorrenza del termine breve per l'impugnazione, il comma primo dell'art. 326 c.p.c. va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo (presente invece nel codice processuale civile precedentemente in vigore), i termini di cui all'art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso, senza che possa perciò sospettarsi l'illegittimità costituzionale del comma primo del citato art. 326 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. con riguardo alla presunta disparità di trattamento in rapporto alla situazione disciplinata dal comma secondo del citato art. 326, atteso che i due commi del suddetto articolo regolamentano situazioni affatto differenti (riferendosi l'uno agli effetti della notificazione della sentenza e l'altro agli effetti della notificazione dell'impugnazione) e che, peraltro, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la notificazione dell'impugnazione non è equiparabile alla notificazione della sentenza, dovendosi ricollegare tale effetto non già alla conoscenza di quest'ultima, comunque acquisita, ma al compimento di quell'attività acceleratoria e sollecitatoria espressamente individuata, dal comma primo dell'art. 326 cit., nella notificazione della sentenza.

Cass. civ. n. 5919/2000

In tema di notificazione della sentenza impugnata, nell'ipotesi in cui, nel corso del giudizio, si sia verificata una variazione del domicilio eletto, perché tale variazione possa avere effetto ai fini della decorrenza dei termini per il gravame, è necessario che sia garantita alla controparte la legale conoscenza dell'atto. Ne consegue che, ove la variazione non avvenga nel corso dell'udienza, con relativa verbalizzazione, essa deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte, anche se non specificamente rivolto a comunicare il mutamento. Deve, pertanto, considerarsi validamente effettuata la nuova elezione di domicilio contenuta nella comparsa conclusionale, della quale la controparte ha legale conoscenza per effetto del mero deposito in cancelleria, in mancanza di espresse prescrizioni del giudice al riguardo, indipendentemente dalla circostanza che la copia della comparsa venga effettivamente ritirata dal procuratore di controparte.

Cass. civ. n. 5449/2000

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito – ancorché eseguita nel luogo ove questi deve considerarsi elettivamente domiciliato a norma dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 – deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., soddisfacendo, l'una e l'altra forma di notificazione, l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l'opportunità della proposizione del gravame.

Cass. civ. n. 5021/2000

Solo la notificazione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 285 del c.p.c. è idonea a far decorrere il termine breve fissato dall'articolo 325 del c.p.c., mentre la notifica effettuata alla parte personalmente – al di fuori delle ipotesi di contumacia – non riduce il termine, che rimane quello annuale dettato dall'articolo 327 del codice di rito.

Cass. civ. n. 1069/2000

L'art. 326 c.p.c. collega la decorrenza del termine breve di impugnazione di una sentenza non alla conoscenza, sia pure legale, di essa, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notifica nelle forme previste dagli artt. 285 e 170 c.p.c. Pertanto la notifica di una sentenza al domicilio reale della parte anziché presso il suo procuratore costituito, pur non essendo nulla, ma anzi pienamente valida ad altri fini, è inidonea alla decorrenza del termine per impugnare, anche per colui che l'ha notificata.

Cass. civ. n. 3288/1999

Effettuata dall'ufficiale giudiziario la notificazione della sentenza di secondo grado a mezzo del servizio postale al domicilio reale e non al domicilio eletto del destinatario, la consegna del plico che l'ufficiale postale effettui al destinatario personalmente non è equivalente alla notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario in mani proprie, in quanto l'Agente postale non ha la veste di organo della notifica; quella notificazione non può pertanto ritenersi effettuata ai sensi dell'art. 138 c.p.c. e non vale a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (nel caso di specie la notifica era stata effettuata al domicilio della parte, un avvocato, in giudizio di persona).

Cass. civ. n. 1407/1999

Per la decorrenza del termine breve per impugnare è necessario che la notifica della sentenza avvenga presso il procuratore della parte e nel domicilio eletto; pertanto se i procuratori sono due, ma il domicilio è presso uno di essi, al fine predetto non è valida la notifica eseguita presso l'altro.

Cass. civ. n. 51/1999

La nullità della notificazione della sentenza eseguita da ufficiale giudiziario incompetente preclude il decorso del termine breve di impugnazione. (Nella specie la sentenza del Consiglio di Stato impugnata per cassazione era stata notificata in Roma a mezzo del servizio postale da ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di Parma unitamente ad un ricorso, “per l'esecuzione di giudicato”, alla Sezione di Parma del tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna, in violazione dei limiti alla competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario posti dagli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959).

Cass. civ. n. 300/1999

Non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza la notificazione di una copia illeggibile nella parte relativa alla data dell'avvenuto deposito, poiché tale difetto può comportare una sostanziale violazione del diritto di difesa della parte destinataria della notificazione.

Cass. civ. n. 11093/1998

È valida la notifica della sentenza al procuratore costituito eseguita presso il suo studio, ancorché la parte abbia eletto domicilio in un luogo diverso, con conseguente decorrenza, dalla data di detta notifica, del termine per l'impugnazione. Nella ipotesi in cui lo studio del procuratore costituito risulti, poi, ubicato in un comune diverso da quello sede dell'ufficio notifiche, è obbligatorio procedere alla notificazione dell'atto a mezzo posta, giusta disposto dell'art. 1, secondo comma della L. n. 890 del 1982.

Cass. civ. n. 5118/1998

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la sentenza deve essere notificata al procuratore costituito ai sensi dell'art. 285 c.p.c. che rinvia all'art. 170 commi primo e secondo, non essendo idonea a tal fine la notifica alla parte. Peraltro, nel caso in cui il procuratore non risulti reperibile nel luogo indicato in atti la notificazione deve rinnovarsi presso la nuova residenza dello stesso risultante dalla relata dell'ufficiale giudiziario o, in difetto, presso la cancelleria ove deve ritenersi eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, essendo divenuta inefficace la precedente elezione di domicilio, stante l'irreperibilità «in loco» del domiciliatario.

Cass. civ. n. 4072/1998

La notifica della sentenza al contumace a mezzo del servizio postale è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione perché mentre la notifica «di persona», prevista dall'art. 1 legge 20 novembre 1982, n. 890 è contrapposta a quella per posta, l'espressione «personalmente», contenuta nel primo e nel terzo comma dell'art. 292 c.p.c. non equivale a quella «di persona» e perciò non esclude l'applicabilità degli artt. 137-151 c.p.c. e la conseguente validità della notifica a mezzo posta, bensì è contrapposta al secondo comma dello stesso art. 292 c.p.c. in base al quale «le altre comparse» si considerano comunicate al contumace allorché depositate in cancelleria e vistate dal cancelliere.

Cass. civ. n. 5985/1997

Nell'ipotesi di procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, il domicilio stabilito ex lege (art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37) presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale il giudizio è in corso (in mancanza di elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede detta autorità) e, a maggior ragione, il domicilio espressamente stabilito, nella stessa ipotesi, dalla parte o dal suo procuratore presso la detta cancelleria, rileva quale luogo di notificazione della sentenza al fine del decorso del termine di impugnazione, giacché avendo tale notifica, quale unico destinatario, il procuratore costituito, l'assegnazione al medesimo di un domicilio de jure (con il quale eventualmente si identifichi quello elettivo) determina coincidenza dell'elemento personale e dell'elemento topografico, rispondendo la detta assegnazione non solo allo scopo di esonerare la controparte da oneri di notificazione fuori del circondario ma anche a stabilire, per ragioni di maggiore efficienza e funzionalità un collegamento di ordine territoriale tra l'ufficio e il procuratore che esercita il suo ministero dinanzi ad esso. Pertanto affinché in tale ipotesi la notificazione consegua l'effetto legale tipico del decorso del termine per impugnare essa deve effettuarsi in tale domicilio, restando invece inidonea a tal fine una notifica eseguita presso lo studio del medesimo legale (salvo che questa, in quanto effettuata a mani proprie del professionista, non raggiunga lo scopo di una conoscenza effettiva dell'atto da parte del medesimo).

Cass. civ. n. 5421/1997

La notifica della sentenza al procuratore costituito, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., costituisce presupposto formale indispensabile per la decorrenza del termine breve per impugnare previsto dall'art. 325 c.p.c., non essendo ammessi equipollenti ed essendo in particolare irrilevante l'eventuale conoscenza che il suddetto procuratore abbia altrimenti avuto della sentenza; ne consegue che deve considerarsi inefficace ai fini della decorrenza del suddetto termine breve, con conseguente applicabilità del termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c., la notificazione della sentenza all'Inps eseguita direttamente a tale ente in persona del suo presidente, nel domicilio eletto presso una sua sede, senza alcuna menzione del procuratore, atteso che tale notificazione deve essere considerata come effettuata non già al procuratore costituito, e neppure alla parte presso lo stesso, bensì alla parte personalmente.

Cass. civ. n. 4454/1997

La notifica della sentenza fatta in copia non ritualmente spedita dal cancelliere e quindi non autentica è giuridicamente inesistente, posto che la consegna al destinatario, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi costituisce elemento essenziale della notificazione e che la conformità all'originale dell'atto pubblico è certificata dal pubblico depositario autorizzato a spedirne copia ed, in particolare, nel caso di sentenza, dal cancelliere, il quale per sua funzione istituzionale attende al rilascio di copie degli atti giudiziari, attestandone la conformità all'originale.

Cass. civ. n. 3251/1997

La consegna al destinatario della notificazione di copia della sentenza difforme dall'originale per mancanza di una o di alcune pagine, dà luogo soltanto ad un vizio della notificazione non qualificabile come inesistenza e sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo in ipotesi di avvenuta impugnazione della sentenza medesima.

Cass. civ. n. 548/1996

Qualora la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori, con autonomi poteri, uno soltanto dei quali eserciti il proprio ufficio nella circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, ovvero abbia eletto domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario adito, la notifica della sentenza, al fine della decorrenza del termine «breve» d'impugnazione (art. 325 c.p.c.), deve essere effettuata nei confronti di detto procuratore, e non nei confronti dell'altro presso la cancelleria del giudice adito, in quanto quest'ultima notificazione è inefficace ove sia effettuata nonostante vi sia stata elezione di domicilio o dichiarazione di residenza, nei predetti luoghi, da parte del procuratore o del rappresentato.

Cass. civ. n. 2081/1995

Al fine d'escludere il decorso del termine breve d'impugnazione, la nullità della notificazione della sentenza, per essere stata questa consegnata in copia incompleta (nella specie, priva di una facciata), può essere affermata, in difetto di un'espressa comminatoria della nullità medesima, solo se il destinatario deduca e dimostri che detta incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell'atto e, quindi, abbia inciso negativamente sul pieno esercizio della facoltà d'impugnativa della stessa.

Cass. civ. n. 338/1995

La notifica della sentenza eseguita mediante il servizio postale deve considerarsi non avvenuta – con la conseguente impossibilità di far riferimento al termine breve ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione – ove manchi agli atti l'avviso di ricevimento, che ai sensi dell'art. 4 della L. 20 novembre 1982, n. 890, costituisce prova dell'esecuzione della notifica a mezzo del servizio predetto.

Cass. civ. n. 10259/1994

La notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, nei confronti della parte costituita, deve essere effettuata al procuratore nel domicilio (reale o eletto) del medesimo, mentre resta irrilevante sia l'indicazione della residenza o la elezione del domicilio fatta dalla parte stessa sia l'eventuale mancanza di tale indicazione o elezione.

Cass. civ. n. 7012/1994

Dopo la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è, ai sensi dell'art. 170 c.p.c. (richiamato anche dall'art. 285 dello stesso codice, per la notificazione delle sentenze) destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni, con la conseguenza che queste, quando l'atto non sia ricevuto personalmente dal procuratore, ovunque reperito, possono essere eseguite solo nel domicilio da lui eletto, mediante consegna a persona addetta o abilitata a ricevere l'atto. (Nella specie, è stata ritenuta nulla la notificazione della sentenza eseguita in luogo diverso da quello indicato nella elezione di domicilio, mediante consegna a persona convivente con il procuratore costituito).

Cass. civ. n. 11649/1992

Ove nella relata di notifica apposta sulla copia della sentenza impugnata consegnata al destinatario la data della notificazione risulti indicata con un segno illeggibile per il giorno, ma sia invece certa l'indicazione del mese e dell'anno, non si configura una nullità della notifica correlata all'incertezza della data, e la sola illeggibilità del segno grafico relativo al giorno non impedisce l'effetto della scadenza del termine per l'impugnazione, nell'ipotesi in cui la stessa possa comunque ritenersi verificata anche computando il decorso del termine dall'ultimo giorno del mese indicato.

Cass. civ. n. 8394/1992

La notificazione della sentenza alla parte che sia stata dichiarata contumace per accertata irregolarità della sua costituzione in giudizio, deve essere eseguita a tale parte personalmente, senza che possa il notificante valutare la situazione processuale in maniera eventualmente difforme da quella emergente da tale formale declaratoria del giudice e senza che rilevi il fine della notificazione stessa, il cui compimento produce l'effetto di assoggettare il destinatario al termine breve di impugnazione.

Cass. civ. n. 5569/1984

Qualora nella relazione di notificazione della sentenza, stilata sulla copia dell'atto consegnata al destinatario, manchi la indicazione della data, e questa non sia altrimenti ricavabile dal contenuto dell'atto, si verifica una nullità insanabile della notificazione medesima, con la conseguenza che per l'impugnazione vale il termine annuale decorrente dalla data di pubblicazione.

Cass. civ. n. 4841/1982

Anche al fine dell'individuazione del dies a quo del termine breve per la proposizione dell'impugnazione, la data della notificazione della sentenza, che non sia evincibile dalla relata dell'ufficiale giudiziario (nella specie, portante per errore una data antecedente alla stessa pubblicazione della sentenza), può identificarsi con il momento in cui il destinatario abbia tenuto un comportamento inequivocabilmente dimostrante il compimento della notificazione medesima (nella specie, l'opposizione agli atti esecutivi compiuti in forza della stessa sentenza).

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Roberto S. chiede
lunedì 13/01/2020 - Sicilia
“Gentilissimi,
il giudice ordinario di appello si dichiara incompetente relativamente ad una controversia in tema di espropriazione per pubblica utilità, in favore del giudice amministrativo.
In particolare, il Comune appellante (integralmente soccombente in primo grado) ha eccepito il difetto di giurisdizione; il privato appellato ha contestato la suddetta eccezione ma la sentenza si è pronunziata unicamente sulla eccezione di rito, così decidendo : "in accoglimento dell’appello proposto dal Comune ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione esclusiva del TAR competente per territorio; compensa tra le parti le spese del giudizio".
La norma di applicazione per la riassunzione innanzi al tar competente è l'art. 11, comma 2 del c.p.a., secondo cui il termine perentorio per riproporre il ricorso innanzi al giudice amministrativo è di 3 mesi dal suo passaggio in giudicato.
La domanda è: pur essendo il privato "soccombente" sulla eccezione di rito, può egli (al fine di accelerare il termine per il passaggio in giudicato della sentenza) notificare alla parte appellante (e vittoriosa) la sentenza e così far decorrere il termine breve per il passaggio in giudicato e anticipare la riassunzione al Tar, in luogo dell'attesa del decorso del termine lungo?
grazie”
Consulenza legale i 17/01/2020
L’art. 11, comma 2, c.p.a. identifica quale termine iniziale per la decorrenza del termine di tre mesi per procedere alla riassunzione davanti al Giudice munito di giurisdizione il passaggio in giudicato della decisione che ha declinato la giurisdizione.

Nella fattispecie, la sentenza che ha dichiarato la carenza di giurisdizione è stata pronunciata dal Giudice ordinario e, perciò, è necessario fare riferimento alle norme del Codice di procedura civile che regolano le modalità ed i termini che segnano la definitività delle decisioni (cioè la decadenza dalla possibilità di impugnarle).
Per quanto qui ci occupa, gli artt. 325 e 326 c.p.c. prevedono il termine breve di sessanta giorni per ricorrere in Cassazione contro le sentenze della Corte d’Appello, termine che decorre dalla notificazione della decisione.

Non ogni notificazione è idonea a produrre gli effetti di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., ma soltanto quella effettuata ai sensi dell’art. 285 c.p.c., cioè su istanza di parte presso il procuratore della controparte costituita (Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 2019, n.7197)..
Chiaramente non è necessario che la parte personalmente si attivi per chiedere la notificazione, posto che l'espressione "su istanza di parte" contenuta nell'art. 325 c.p.c. va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti ricevuta, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati (Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2019, n.19530).

Secondo la giurisprudenza, inoltre, la notificazione della sentenza compiuta nelle forme di cui all’art. 285 c.p.c. fa decorrere il termine di impugnazione non solo per la parte destinataria, ma anche per la parte che ha effettuato la notifica, senza che possa darsi ingresso ad accertamenti sulla funzione che nel caso specifico la notificazione stessa possa avere avuto in relazione all'esito del giudizio ed all'intenzione della parte notificante (Cassazione civile, SS.UU., 19 novembre 2007, n.23829).
Infatti, l’art. 285 c.p.c. non collega la facoltà di eseguire la notificazione alla vittoria o alla soccombenza del soggetto che vi provvede, ma soltanto alla sua qualità di parte processuale.

Pertanto, è sicuramente ammessa la possibilità anche per il soggetto che aveva adito il Giudice dichiaratosi privo di giurisdizione di provvedere alla notificazione della decisione alla controparte, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. ed al conseguente passaggio in giudicato della sentenza.

Adriana B. chiede
mercoledì 27/08/2014 - Sicilia
“La sentenza esecutiva notificata alla parte personalmente, presso la sua residenza, la quale è anche il procuratore costituito di sé stessa (con studio in luogo diverso della residenza personale e nel caso (specifico domiciliato presso lo studio di un collega), fa’ decorrere il termine breve per impugnare la sentenza? La sentenza è stata notificata con la seguente formula “ ….ho notificato il su esteso atto, sentenza esecutiva, affinché ne abbia scienza ed a ogni effetto di legge”.”
Consulenza legale i 04/09/2014
La risposta è negativa.
Va premesso che la parte può essere "procuratore costituito di se stessa" solo nelle cause indicate dall'art. 82 del c.p.c. (cause non eccedenti il valore di 1.100,00 euro o altre dinnanzi al giudice di pace): si dice, più precisamente, che in questi casi la parte sta in giudizio "personalmente", senza l'assistenza di un difensore.
Per far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 del c.p.c., l'art. 285 stabilisce che la notifica della sentenza vada fatta ai sensi dell'art. 170 del c.p.c.: esso stabilisce che le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Poiché la parte ha indicato come domicilio lo studio di un collega (tecnicamente, ha "eletto" lì il domicilio), solo una notifica ivi indirizzata può avere l'efficacia stabilita dall'art. 285 e far decorrere i trenta giorni per l'impugnazione della sentenza.
La sentenza notificata alla residenza della parte costituisce solo la notifica del titolo esecutivo propedeutica all'instaurazione di un giudizio di espropriazione forzata.

Anna chiede
venerdì 10/02/2012 - Sicilia
“salve, desidero sapere se la notifica della sentenza con formula esecutiva fatta al procuratore costituito di un'Azienda sanitaria è idonea a far decorrere il termine di 120 gg. per intraprendere l'azione esecutiva o si deve necessariamente notificare all'Azienda sanitaria per la decorrenza del termine. In questo caso, che effetto ha la notifica con formula esecutiva fatta al solo procuratore costituito?
Grazie per la cortesia con cui vorrete rispondermi.”
Consulenza legale i 15/02/2012

Sulla base del testo precedente alle modifiche del 2005, si riteneva che la notificazione della sentenza ai fini dell'esecuzione, potesse essere effettuata, a scelta della parte, o personalmente, ovvero ai sensi dell'art. 170 del c.p.c..

Il problema è superato dalla novella dell'art. 479 del c.p.c., che elimina l'inciso del comma secondo, che consentiva al creditore di notificare la sentenza in forma esecutiva al procuratore della parte, in tal modo cumulando con tale notifica lo scopo di dare inizio all'esecuzione e far decorrere i termini brevi per l'impugnazione. Attualmente, pertanto, ai fini esecutivi, la sentenza munita di formula dovrà essere notificata personalmente alla parte. Se la parte vittoriosa intende anche accelerare il passaggio in giudicato, dovrà notificare altra copia al procuratore costituito.

Per ciò che concerne la notifica della sentenza in forma esecutiva al procuratore costituito, essa è idonea solo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, il quale decorre per tutte le parti solo dalla notifica della sentenza al procuratore costituito ai sensi del combinato disposto dell'art. 285 del c.p.c. e dell'art. 170 del c.p.c.. il primo, infatti, dispone che "l'impugnazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170 c.p.c.".Quest'ultimo, infatti, prevede che "dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti".


Antonio chiede
martedì 20/12/2011 - Calabria
“Devo notificare una sentenza per far decorrere il termine breve per l'appello; il procuratore di controparte, nel corso del giudizio, ha cambiato indirizzo pur rimanendo nella stessa città; devo notificare al vecchio indirizzo oppure al nuovo? Io propenderei per il vecchio, perchè potrei non essere a conoscenza del cambiamento.
Grazie in anticipo”
Consulenza legale i 02/01/2012

L'accertamento del domicilio professionale o della sede dell'ufficio del procuratore a cui notificare la sentenza per far decorrere il termine breve per l'impugnazione, in quanto essenziale alla validità e all'astratta efficacia della richiesta all'ufficiale giudiziario della notifica, costituisce un adempimento preliminare che non può non essere a carico del notificante. Tale accertamento può essere soddisfatto con il previo riscontro del nuovo indirizzo presso l'albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il professionista ha l'obbligo di far annotare i mutamenti della sua sede (a tal proposito si veda anche Cass. Civ. SS.UU. 2009/3818). L'adeguatezza delle annotazioni nell'albo professionale, infatti, è volta a soddisfare le esigenze processuali di conoscenza del domicilio del procuratore.

Per questo, se il nuovo indirizzo del procuratore di controparte è già inserito nell'albo professionale, sarà necessario notificare al nuovo indirizzo e non al vecchio.


NADIA D. S. chiede
sabato 28/08/2010
“Le notifiche alla P.A. si eseguono presso l'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. È, pertanto, improduttiva di effetti la notifica direttamente effettuata alla singola amministrazione statale, parte in causa.

___________________________________

Cassazione - Sentenza n. 4690/2008

Quando l'amministrazione statale sia stata in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo lo schema di cui all'art. 417 bis c.p.c., la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente.

Vorrei cortesemente sapere quale delle due è quella giusta GRAZIE”
Consulenza legale i 02/09/2010

La sentenza da lei citata spiega chiaramente perchè, nel caso specifico, è legittima la notifica presso lo stesso dipendente. Citiamo il passo relativo.

"La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'avvocatura dello Stato. Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità".
Tale regola generale è accompagnata peraltro da ulteriori specificazioni.
L'art. 2 dello stesso testo, formato da due commi, prevede infatti nel primo che: "Per la rappresentanza delle amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare funzionari dell'amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio" e nel comma 2, (aggiunto dalla L. 10 maggio 1982, n. 271, art. 1) che "L'Avvocatura dello Stato ha facoltà di conferire - in relazione a particolari accertate esigenze - la delega di cui al comma 1, del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi, che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi" Inoltre,come disposto dal successivo art. 3. "Innanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione le amministrazioni dello Stato possono, intesa l'avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti".
A tali prescrizioni di carattere generale, nelle quali non vi è menzione di specifiche materie oggetto di controversia, ne è stata ora affiancata una di carattere particolare con l'art. 417 bis c.p.c., (inserito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 42, comma 1, e poi modificato, nel comma 3, dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 19, comma 17).
L'art. cit. (rubricato come "Difesa delle pubbliche amministrazioni") dispone infatti quanto segue:
1 Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 413, comma 5, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.
2 Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonchè al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.
3 Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al comma 1".

La questione posta dal ricorso, da risolvere sulla base del quadro normativo così individuato, consiste nello stabilire se quando l'amministrazione statale sia stata in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo lo schema di cui all'art. 417 bis c.p.c., la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione vada effettuata allo stesso dipendente a norma dell'art. 285 del c.p.c., che, come visto, rinvia in modo specifico a tale fine all'art. 170 commi 1 e 3, ovvero a norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, che, come pure s'è visto, impone la notifica di ogni altro atto giudiziale, diverso da quelli di cui al comma 1, e delle sentenze "presso l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza".

Sulla questione, non risultano, a quanto consta, precedenti specifici. Possono esser tuttavia utilizzate, previa l'esatta individuazione della loro portata, le numerose decisioni rese da questa Corte in relazione sia alla ipotesi, sopraindicata, cui fanno riferimento al cit. R.D. 1933 del 1611, artt. 2 e 3, che a quella, contemplata nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, il quale dispone, nel comma 4, che nei giudizi di opposizione ad ordinanza - ingiunzione "L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati". Va anche considerato l'orientamento di questa Corte in materia di notifica della sentenza nel processo tributario, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 2.

Secondo un indirizzo ormai consolidato, la notifica, ai fini del decorso dei termini per la sua impugnazione, della sentenza pronunciata in un giudizio nel quale sia parte una amministrazione dello Stato e nel quale l'Avvocatura dello Stato abbia delegato per la rappresentanza della Amministrazione un procuratore legale esercente nel circondario dove si è svolto il giudizio, come consentitole dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 2, comma 1, deve essere effettuata all'Avvocatura dello Stato presso i suoi uffici, secondo il regime dettato dallo stesso R.D. n. 1611 del 1933, art. 11; pertanto la notifica effettuata al procuratore legale delegato è radicalmente nulla, con la conseguente inidoneità di tale notifica a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza e impugnabilità della stessa sentenza entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., (Cass. Sez. U, Sentenza 2 maggio 1996, n. 4000; in senso conforme, Cass. 20 ottobre 1997, n. 10298; Id., 18 giugno 1998, n. 6098; Id., 9 ottobre 2000, n. 13448; Id., 25 giugno 2002, n. 9628; Id., 10 dicembre 2004, n. 21127).

Diverso è peraltro il trattamento, fatto dalla giurisprudenza,del caso in cui l'amministrazione sia stata difesa da un proprio funzionario.
Con riferimento a tale specifica ipotesi, si è affermato infatti, seppur non recentemente, che "Le disposizioni in tema di notifiche alle amministrazioni dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, modificato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, sono applicabili soltanto quando l'Amministrazione sia rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato; quando invece l'Amministrazione stessa si avvalga della facoltà, prevista dall'art. 2 del citato R.D., di farsi rappresentare in giudizio da un proprio funzionario, per tale riconosciuto, la notificazione e comunicazione degli atti processuali deve essere eseguita direttamente e personalmente al funzionario stesso, unico e legittimo destinatario nella sua qualità di rappresentante processuale. Ne consegue che la notifica della sentenza di primo grado eseguita presso tale soggetto è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello. (Cass. 10 dicembre 1991, n. 13330; e nello stesso senso Cass. 14 marzo 1988, n. 2432).
Sebbene le massime possano indurre qualche incertezza interpretativa, dal momento che di facoltà per l'amministrazione di farsi rappresentare da "funzionari per tali riconosciuti" si parla non nell'art. 2, (che si riferisce ad un potere non dell'amministrazione ma dell'Avvocatura di delegare funzionari dell'amministrazione interessata ed eccezionalmente procuratori legali) ma nel successivo R.D. n. 1611 del 1933, art. 3, il principio che ne emerge è sostanzialmente chiaro e può esser ricostruito nel senso che, la norma speciale di cui all'art. 11 del testo unico cit., in tema di disciplina delle notificazioni e delle comunicazioni all'Avvocatura dello Stato opera, anche per ciò che attiene alla notifica della sentenza, nel caso normale in cui quell'ufficio assuma direttamente la rappresentanza processuale dell'amministrazione interessata.
Assolutamente pacifico è poi che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, le previsioni dei commi 2 e 4, di tale norma, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti debba essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l'autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati, allorquando detta autorità sia un'amministrazione dello Stato, comportano una deroga al comma 1 del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni dello Stato all'Avvocatura dello Stato ed inoltre, allorquando l'autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche una deroga al comma 2, del suddetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudizi ari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorità opposta e non presso l'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato,territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 c.p.c., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11, (in base a tali principi la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'amministrazione statale, la quale, ancorchè le fosse stato notificata la sentenza impugnata, non aveva osservato il termine breve per ricorrere), (Cass. Sez. un. 24 agosto 1999, n. 599; conf., fra le altre, Id., 3 agosto 2000, n. 10200; Id., 7 settembre 2001, n. 11481; 17 gennaio 2003, n. 655; Id., 7 luglio 2006, n. 15596; Id., 19 giugno 2007, n. 14279).

Deve infine essere ricordato che la giurisprudenza di legittimità, in base alle analogie riscontrate con il menzionato giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ha pressochè costantemente interpretato il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 2, (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30) nel senso che la notifica della sentenza va effettuata all'ufficio finanziario che ha emesso l'atto impugnato a meno che quest'ultimo non si sia fatto assistere dall'Avvocatura dello Stato( Cass. 3 ottobre 1998, n. 9846; Id., 21 ottobre 1998, n. 10420; Id., 28 ottobre 1998, n. 10752; Id., 28 aprile 1999, n. 4276, cit). Nè qui rileva che tale orientamento sia stato superato dal legislatore,sancendo con la L. 133 del 1999, art. 21, (peraltro dichiarata illegittima da C.Cost. 22/11/2000, n. 525, proprio nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica) l'obbligo di interpretare il predetto D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, nel senso che la notifica va effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato e non presso l'Avvocatura generale, nè presso gli uffici finanziari che hanno emesso gli atti impugnati.

La formulazione testuale dell'art. 417 bis c.p.c. rende difficilmente contestabile che il legislatore abbia voluto introdurre con esso una norma che conferisce in generale alle pubbliche amministrazione, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, la facoltà di stare in giudizio, in primo grado, mediante loro dipendenti, in piena coerenza del resto con quanto dispone l'attuale D.Lgs n. 165 del 2001, art. 12, introdotto anch'esso dallo stesso D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, art. 12, nell'attuazione della delega diretta alla devoluzione al Giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con contestuale previsione di misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso: art. 11, comma 4, lett. g, circa la necessaria organizzazione del contenzioso del lavoro da parte delle amministrazioni pubbliche, nel segno dell'"efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie" (così testualmente l'art. 12, cit.).

Tale attribuzione, nel caso delle amministrazioni statali, deve evidentemente tenere conto dello specifiche esigenza di raccordo con le funzioni di rappresentanza e difesa dell'ufficio dell'Avvocatura dello Stato. Ad esse il legislatore ha provveduto con la disposizione in base alla quale la facoltà attribuita dall'art. 417 bis c.p.c., comma 1, cessa di operare, nei singoli casi, qualora, il suddetto ufficio determini di assumere direttamente la trattazione della causa.
Si è quindi alla presenza di una disposizione che esprime due norme diverse e coordinate, la prima delle quali conferisce, nella materia all'amministrazione statale, come ad ogni altra amministrazione pubblica, la facoltà di stare in giudizio direttamente mentre la seconda limita la facoltà così conferita.


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