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Articolo 2 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 06/10/2023]

Giusto processo

Dispositivo dell'art. 2 Codice del processo amministrativo

1. Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione.

2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

Spiegazione dell'art. 2 Codice del processo amministrativo

Tale articolo estende espressamente i principi del giusto processo, costituzionalmente previsti dall’ art. 111Cost. nell’ottica dell’equità e dell’efficienza, al processo amministrativo.
In particolare, secondo il dettato costituzionale il processo è giusto quando:
  1. si svolge secondo le regole stabilite dalla legge (principio della riserva di legge): ciò significa che la disciplina processuale deve essere stabilita solo da leggi statali;
  2. si svolge nel contraddittorio delle parti (principio del contraddittorio): ciò significa che è giusto solo il processo nel quale ciascun soggetto coinvolto ha avuto la possibilità di partecipare al fine di far valere le proprie ragioni;
  3. in condizioni di parità (principio della parità delle parti): ciò significa che ciascuna parte deve disporre di posizioni e poteri processuali equivalenti per influire sul contenuto della decisione. Si segnala che tale principio riveste particolare importanza per il giudizio amministrativo, caratterizzato da uno squilibrio originario tra le parti, delle quali una è pubblica e titolare di poteri e l’altra è privata e titolare di interessi legittimi;
  4. si svolge innanzi ad un giudice terzo e imparziale (principio di terzietà e imparzialità del giudice): ciò significa che il giudice deve essere equidistante rispetto alle parti nonché agli interessi coinvolti nel giudizio;
  5. ha una durata ragionevole (principio della ragionevole durata): ciò significa che anche il giudizio amministrativo deve svolgersi in tempi non eccessivamente lunghi, pena il risarcimento del danno a favore del soggetto che abbia subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale per il mancato rispetto della imposta tempestività. A tale principio, in particolare, si ispirano la possibilità di ottenere sentenze in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a. e l’istituto del rito abbreviato per determinate materie ex art. 119 c.p.a.;
  6. si conclude con provvedimento giurisdizionale motivato (principio della motivazione): ciò significa che il Giudice Amministrativo dovrà motivare tutti i provvedimenti giurisdizionali, come emergerà più specificamente dall’analisi del prossimo articolo;
  7. prevede la possibilità di impugnazione (principio del doppio grado di giurisdizione), attuato nel processo amministrativo soltanto nel 1971, con l’istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali.

Massime relative all'art. 2 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 656/2012

Il divieto di abuso del diritto, in quanto espressione di un principio generale che si riallaccia al canone costituzionale di solidarietà, si applica anche in ambito processuale, con la conseguenza che ogni soggetto di diritto non può esercitare un'azione con modalità tali da implicare un aggravio della sfera della controparte, sì che il divieto di abuso del diritto diviene anche divieto di abuso del processo, quale esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale della parte di scegliere le più convenienti strategie di difesa.

Cons. Stato n. 3406/2011

Considerato, quanto al diritto alla udienza pubblica, che la giurisprudenza ha affermato che "il principio della pubblicità del giudizio che si svolge innanzi ad organi giurisdizionali, pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico, fondato sulla sovranità popolare, sulla quale si basa l'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 101, comma 1, Cost., non trova un'applicazione assoluta, potendo essere limitato, oltre che nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, dei minori o della vita privata delle stesse parti del processo, anche nell'interesse stesso della giustizia", come peraltro prevede il medesimo art. 6 (Cass., Sez. Un., 20 aprile 2004 n. 7585); che, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso art. 6, è sufficiente l'assicurazione che "il processo debba prevedere un momento di trattazione in udienza pubblica".

Cons. Stato n. 3/2010

L'art. 37 c.p.a., nella parte in cui stabilisce che la rimessione in termini per errore scusabile può essere disposta solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, è norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti richiamato dall'art. 2, comma 1, dello stesso Codice, sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale.

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