Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6478 del 6 marzo 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

La notifica della sentenza alla parte personalmente č idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione quando essa non sia regolarmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale di tale parte possa essere valutata in maniera difforme rispetto a quanto ritenuto dal giudice nella sentenza stessa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2014).

(massima n. 2)

Ai fini del decorso del termine breve per impugnare, ove la parte destinataria della notificazione sia un ente rimasto contumace, soppresso "ex lege" in corso di causa, detta notifica deve essere effettuata nei confronti dell'ente succeduto a quello ormai estinto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva ritenuto tardivo l'appello per il decorso del temine breve d'impugnazione, sebbene la sentenza di primo grado fosse stata notificata ad una azienda sanitaria, non ritualmente costituita nel giudizio di primo grado e poi soppressa in corso di causa, anziché alla diversa azienda ad essa succeduta per legge). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2014).

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