Cassazione civile Sez. V sentenza n. 11175 del 11 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La notifica della sentenza personalmente alla parte che sia una persona giuridica deve essere eseguita nella sede legale a mani proprie del legale rappresentante, anche se, ove effettuata nella stessa sede a mani di persona incaricata di ricevere le notificazioni – ovverosia in un luogo e a persona aventi un certo collegamento con il destinatario dell'atto –, la notifica non č inesistente ma viziata da nullitā, e impone la sua rinnovazione alla parte che ha interesse a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

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