Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10636 del 5 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La speciale normativa di cui all'art. 10 della legge 10 ottobre 1942, n. 1408, regolante l'Istituto Postelegrafonici anche se prevede che l'assistenza legale, nonché la rappresentanza e difesa in giudizio dell'istituto siano affidate all'Avvocatura dello Stato, richiama la disciplina processuale generale relativa alla notifica degli atti e alla competenza della autoritą giudiziaria; ne consegue che, in caso di contumacia dell'istituto nel giudizio di primo grado, la notificazione della sentenza impugnata deve essere effettuata alla parte personalmente, ex art. 292 c.p.c., e non presso l'Avvocatura dello Stato.

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