Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 8394 del 9 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione della sentenza alla parte che sia stata dichiarata contumace per accertata irregolaritą della sua costituzione in giudizio, deve essere eseguita a tale parte personalmente, senza che possa il notificante valutare la situazione processuale in maniera eventualmente difforme da quella emergente da tale formale declaratoria del giudice e senza che rilevi il fine della notificazione stessa, il cui compimento produce l'effetto di assoggettare il destinatario al termine breve di impugnazione.

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