Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1069 del 1 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 326 c.p.c. collega la decorrenza del termine breve di impugnazione di una sentenza non alla conoscenza, sia pure legale, di essa, ma al compimento di una formale attivitą acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notifica nelle forme previste dagli artt. 285 e 170 c.p.c. Pertanto la notifica di una sentenza al domicilio reale della parte anziché presso il suo procuratore costituito, pur non essendo nulla, ma anzi pienamente valida ad altri fini, č inidonea alla decorrenza del termine per impugnare, anche per colui che l'ha notificata.

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