Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5421 del 17 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La notifica della sentenza al procuratore costituito, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., costituisce presupposto formale indispensabile per la decorrenza del termine breve per impugnare previsto dall'art. 325 c.p.c., non essendo ammessi equipollenti ed essendo in particolare irrilevante l'eventuale conoscenza che il suddetto procuratore abbia altrimenti avuto della sentenza; ne consegue che deve considerarsi inefficace ai fini della decorrenza del suddetto termine breve, con conseguente applicabilitą del termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c., la notificazione della sentenza all'Inps eseguita direttamente a tale ente in persona del suo presidente, nel domicilio eletto presso una sua sede, senza alcuna menzione del procuratore, atteso che tale notificazione deve essere considerata come effettuata non gią al procuratore costituito, e neppure alla parte presso lo stesso, bensģ alla parte personalmente.

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