Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14774 del 4 giugno 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, č idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, atteso che l'espressione «su istanza di parte » contenuta nell'art. 285 c.p.c. va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtł della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati. Ne consegue che la circostanza che l'istanza sia stata avanzata non dalla parte, bensģ dal legale quale antistatario delle spese di lite liquidate in sentenza, non esclude l'idoneitą della notifica a far decorrere il termine breve di impugnazione.

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