Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8917 del 4 giugno 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di legittimità, le memorie di cui all'art. 378 c.p.c. sono destinate esclusivamente ad illustrare censure già compiutamente formulate nell'atto di impugnazione, onde non valgono a sanare la radicale carenza di specificità del motivo di ricorso per cassazione.

(massima n. 2)

Pronunciata dal giudice istruttore ordinanza d'ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. e revocata, successivamente, soltanto l'efficacia esecutiva dell'ordinanza stessa, il debitore ingiunto, il quale abbia medio tempore pagato la somma portata dall'ingiunzione (ancora) provvisoriamente esecutiva a seguito di intimazione ad adempiere contenuta in atto di precetto notificatogli dal creditore, non può instaurare autonomo e distinto (rispetto al processo in cui è stata emessa l'ordinanza d'ingiunzione) procedimento di ingiunzione ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. al fine di far valere la propria pretesa restitutoria, atteso che gli errori e/o i vizi afferenti all'ordinanza di ingiunzione ovvero al sub-procedimento nell'ambito del quale essa è stata adottata possono essere emendati esclusivamente in tale ambito, mediante la sua revoca e/o la sua modifica ad opera dello stesso giudice che l'ha pronunciata, oppure nel più ampio ambito della decisione che definisce il giudizio di merito, ed in tali ambiti esclusivamente possono e debbono inserirsi anche le domande restitutorie del debitore ingiunto.

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