Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6591 del 5 aprile 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualitą dell'acquisizione e l'impossibilitą di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto come legittimamente acquisite le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, prodotte dalla parte attrice nel giudizio di primo grado senza che il convenuto formulasse alcuna eccezione in ordine a tale acquisizione). (Rigetta, App. Cagliari, 30/06/2010).

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