Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8600 del 22 giugno 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

Gli eventi descritti in sede di accertamento tecnico preventivo — cioè lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni delle cose — possono essere considerati dal giudice come fonte di prova delle loro cause, allorché consentono logicamente di risalire alla conoscenza delle stesse e come base dell'indagine affidata ad un consulente tecnico nel corso del processo, allorché, per risalire dalla conoscenza degli eventi a quella delle loro cause, sia necessario l'ausilio di competenze tecniche.

(massima n. 2)

Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che a tale fine sia necessaria l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato.

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