L'ispezione giudiziale permette al giudice di venire a conoscenza di elementi, essenziali per la valutazione dei fatti controversi, non acquisibili al processo come documenti e che possono solo essere oggetto di osservazione, così che si possa acquisire al processo il risultato della stessa osservazione.
Il procedimento istruttorio dell'ispezione costituisce una delle attività di assunzione probatoria esperibili d'ufficio dal giudice e, pertanto, è considerato a tutti gli effetti come mezzo di prova, non rimesso alla disponibilità delle parti, a differenza dell'esibizione.
Il giudice può disporre l'ispezione nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali di cui agli artt. 13 e 14 cost.
Gli articoli dal 258 al 262 del codice dettano le regole generali relative all'assunzione dei mezzi di prova ed in particolare disciplinano l'assunzione dell'ispezione; sebbene la norma in esame riconosca al giudice istruttore il potere di disporre l'ispezione, può anche essere il
collegio a disporla nelle cause menzionate all'art. 48, 2° co., ord. giud., nonché all'
art. 50 bis del c.p.c..
Trattandosi di un potere officioso del giudice, sono inoperanti le preclusioni istruttorie previste sia per il giudizio di primo grado che in grado d'appello, il che comporta che l'ispezione può essere disposta in ogni stato e grado del giudizio di merito.
Il provvedimento per mezzo del quale il giudice dispone l'ispezione ha forma di
ordinanza, la quale dovrà essere adeguatamente e congruamente motivata.
Essa deve dar conto dei presupposti di ammissibilità del mezzo istruttorio, nonché fissare tempo, luogo e modalità di esecuzione, possibilmente stabilendo anche, ex
art. 90 del c.p.c., l'anticipazione delle spese necessarie ed individuando la parte su cui debbano gravare.
Nel caso in cui destinatario dell'ispezione sia la parte contumace o un terzo, la relativa ordinanza deve essere loro personalmente notificata.
Se, invece, soggetto passivo dell'ispezione è la parte costituita, la relativa ordinanza, se pronunciata fuori udienza, deve essergli comunicata ai sensi del secondo comma dell’
art. 176 del c.p.c..
Dalla riforma del 1990 le ordinanze pronunciate in materia di ispezione non sono più soggette a
reclamo immediato al collegio, ma sono revocabili da parte dello stesso giudice che l’ha emessa.
Poiché il provvedimento che dispone l’ispezione ha carattere discrezionale, la mancata ammissione del mezzo di prova risulta incensurabile in sede di legittimità, anche se non del tutto o non adeguatamente motivato nella
sentenza definitiva del giudizio di merito.
É controverso se l'ordine che il giudice rivolga, alla parte o ad un terzo, di sottoporsi ad un esame di carattere immunoematologico o genetico, si possa qualificare come ispezione corporale, in quanto non è pacifico se i poteri di ispezione si possano estendere fino a ricomprendere la possibilità di disporre di una parte, benchè minima, del corpo umano, pur nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali.
Secondo la giurisprudenza deve farsi applicazioni in questi casi della disciplina dell'
art. 118 del c.p.c., a condizione che l'ispezione corporale risulti assolutamente indispensabile.