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Articolo 262 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Poteri del giudice istruttore

Dispositivo dell'art. 262 Codice di procedura civile

Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni (1) e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla località [94 disp. att.].

Può anche disporre l'accesso (2) in luoghi appartenenti a persone estranee al processo (3), sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.

Note

(1) La testimonianza prevista dall'articolo 262 si può definire sui generis: infatti, le informazioni che il giudice mira ad ottenere servono per acquisire notizie attinenti all'ispezione da compiere e costituiscono semplici elementi di prova, utili per la decisione del giudice. Di conseguenze, le dichiarazioni rese in sede di ispezione (o di esperimento) non sono equiparabili a dichiarazioni testimoniali vere e proprie e non vi si applicano le norme relative alla ammissione e alla assunzione di cui agli art. 244 e ss.
(2) Di solito, l'ordine di accesso ai luoghi o agli immobili da ispezionare o ove effettuare l'esperimento è implicito in quello di ispezione.
Per quanto riguarda le cose mobili da ispezionarsi nel luogo stesso in cui si trovano (in quanto inamovibili o per altre ragioni di opportunità), il giudice deve impartire espressamente un ordine di accesso.
(3) Le persone "estranee al processo" menzionate nella norma sarebbero, secondo una parte della dottrina, i terzi assoggettabili all'ispezione (art. 118 del c.p.c.). Per altri, si tratterebbe invece di quei soggetti titolari dei luoghi in cui si trovano i beni di proprietà delle parti o dei terzi assoggettati all'ispezione e di conseguenze si dovrebbe ritenere che il giudice non abbia l'obbligo di sentire i soggetti passivi dell'ispezione.

Spiegazione dell'art. 262 Codice di procedura civile

Vengono qui disciplinati i poteri del giudice istruttore, i quali, sebbene siano riferibili sia all'ispezione che all'esperimento, hanno diversa natura.

Infatti, la prima parte del primo comma si occupa dell’ipotesi di audizione di testimoni attraverso cui il giudice può assumere informazioni, mentre la seconda parte dello stesso primo comma ed il secondo comma prevedono vere e proprie potestà giurisdizionali coercitive, volte al compimento dell'ispezione od alla realizzazione dell'esperimento giudiziario.

Si ritiene che la qualifica di testimoni sia stata qui utilizzata in modo improprio, in quanto riferibile non ai soggetti dell’attività probatoria tipicamente prevista agli artt. 244-257 c.p.c., ma a dei semplici informatori, sentiti unicamente ai fini dell'ispezione.
Ciò comporta che la loro audizione può avvenire senza la previa articolazione in capitoli, in forma libera, senza il rispetto delle modalità previste agli artt. 251 e 252 c.p.c. per l'audizione dei testimoni in senso tecnico e senza l'osservanza dei limiti di capacità di cui all'art. 246 del c.p.c. (di conseguenza, può essere sentito chiunque sia in grado di fornire informazioni).
In considerazione di ciò, si ritiene che l'efficacia probatoria delle informazioni sia circoscritta alle esigenze di esecuzione del mezzo istruttorio.

La seconda parte del primo comma attribuisce al giudice il potere di adottare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alle località; trattasi di provvedimenti esclusivamente strumentali all'ispezione, i quali costituiscono un posterius rispetto ad essa.

Sia l'ultima parte del primo comma che il secondo comma prevedono che il giudice possa disporre un ordine di accesso ai luoghi; in particolare, il secondo comma prevede che il giudice può anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, le quali dovranno essere previamente sentite ed i cui interessi dovranno essere tutelati mediante adozione delle necessarie cautele.

Si ritiene che il potere di disporre l'accesso ai luoghi sia qualificabile come potere giurisdizionale di coercizione, con la conseguenza che per la sua attuazione risulta ammessa l'adozione di misure direttamente coercitive, pur nel rispetto delle cautele previste (è dunque ammesso il ricorso alla forza pubblica).

È stato poi sostenuto che l'accesso, oltre che in relazione ad immobili, possa essere disposto anche in relazione ai beni mobili, nei casi in cui sussistano difficoltà di trasferimento del bene.

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