Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1134 del 29 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice di merito, davanti al quale sia invocato un precedente accertamento tecnico preventivo, ha il potere-dovere, ai sensi dell'art. 698, ultimo comma, c.p.c., di esercitare il controllo sull'esistenza o meno delle condizioni di ammissibilitą del ricorso e del provvedimento che abbia disposto l'accertamento, compreso il presupposto dell'urgenza.

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