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Articolo 2810 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Oggetto dell'ipoteca

Dispositivo dell'art. 2810 Codice Civile

Sono capaci d'ipoteca:

  1. 1) i beni immobili [812] che sono in commercio con le loro pertinenze [817](1);
  2. 2) l'usufrutto dei beni stessi [326, 978, 2814](2);
  3. 3) il diritto di superficie [952];
  4. 4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico [975 ss.].

Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi [c. nav. 565], gli aeromobili [c. nav. 1027 ss.] e gli autoveicoli [815], secondo le leggi che li riguardano [2779](3).

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale(4).

Note

(1) Si ritengono perciò esclusi i beni demaniali e quelli relativi al patrimonio indisponibile dello Stato (v. 822 e 826, commi 2 e 3).
(2) La regola generale sancisce che l'usufrutto non possa eccedere la vita dell'usufruttuario, di conseguenza il legislatore ha stabilito che l'ipoteca si estingue contemporaneamente al diritto di usufrutto stesso.
(3) Si vedano gli articoli 58 e 59, d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (T. U. debito pubblico); gli articoli 12, 14, 16, 21, r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436 (Compravendita degli autoveicoli e istituzione del P.R.A.), convertito nella L. 19 febbraio 1928, n. 510; e infine l'articolo 11, r.d. 28 luglio 1927, n. 1814.
(4) Secondo l'opinione giurisprudenziale prevalente, i privilegi aventi ad oggetto gli autoveicoli devono essere considerati di natura ipotecaria e sono perciò soggetti alla medesima disciplina, inclusa la sottoposizione ad un regime di pubblicità che li rende facilmente individuabili.

Ratio Legis

La norma in esame elenca in modo tassativo i beni soggetti ad ipoteca e non si riferisce al bene materiale in sè, bensì al diritto patrimoniale che il debitore esercita, oggetto dell'azione esecutiva. Proprio in virtù di questa considerazione, l'indicazione beni immobili di cui al n. 1 deve essere riferita al diritto di proprietà.

Brocardi

Domo pignori data et area eius tenebitur

Spiegazione dell'art. 2810 Codice Civile

I beni che possono formare oggetto dell'ipoteca : a) immobili ; b) al­cuni beni mobili ; a) rendite nominative sopra lo Stato; b) navi ; c) aeromobili ; d) autoveicoli

In tale articolo sono tassativamente indicati i beni che possono formare oggetto di ipotesa.

Di regola, sono capaci d'ipoteca le cose immobili materiali con le loro pertinenze (che sono le cose destinate dal proprietario dell'immobile in modo durevole a suo servizio od ornamento: art. 817 del c.c. e, naturalmente, finché dura tale destinazione) ed anche i diritti immobiliari in quanto costituiscono diritti reali di godimento che possono essere alienati o ceduti.

Sono capaci d'ipoteca, sebbene siano mobili:
a) le rendite dello Stato, quando siano nominative, e, perciò, perfet­tamente identificabili, in quanto che l'Amministrazione del Debito pubblico riconosce soltanto la persona iscritta nel Gran Libro come proprietario della rendita nominativa (art. 32 e segg. del T. U. 17 lu­glio 1910 n. 356). Tale ipoteca, però, è soggetta ad un regime speciale. Essa non può essere che consensuale o giudiziale (art. 56 Reg. 10 feb­braio 1911, n. 2 9 8), e non è permessa che una sola ipoteca (art. 37 T. U.) : quindi non v'è un ordine o grado ipotecario.

Non sono capaci d'ipoteca, invece, i titoli di rendita consistenti in azioni od obbligazioni di banche e persone giuridiche garantite dallo Stato ; cartelle fondiarie ecc. Per quanto grande sia l'analogia di questi titoli, sotto il punto di vista del carattere giuridico e del valore econo­mico con le rendite dello Stato, la loro inipotecabilità è certa perché la enunciazione dell'articolo in esame è tassativa, incapace di estensione anche rispetto agli stessi beni immobili.

B) Le navi. Già il codice di commercio del 1 865 ammetteva l'ipo­teca navale che qualificava impropriamente pegno, e come tale fu quali­ficata anche nel codice del 1 882 (art. 487). Ma col D. L. 5 luglio 1928, n. 1 82 6, convertito nella L. 31 dicembre 192 8, n. 3055, le si attribuì il nome proprio di «ipoteca navale», regolandola completamente. Tale ipoteca può essere soltanto convenzionale (art. 15): sono escluse, quindi, sia l'ipoteca legale che la giudiziale, ed è possibile anche sulle navi in costruzione (art. 16).

Ora il nuovo codice della navigazione entrato in vigore il 21 aprile 1942, ha disciplinato integralmente la materia con gli articoli 543-555. È stabilito che sulla nave si può concedere soltanto ipoteca volontaria ; può anche che la concessione può farsi unicamente per atto pubblico o per scrittura privata : che occorre la specifica indicazione degli elementi di individualizzazione della nave o del galleggiante ; che l’ipoteca può anche essere concessa su nave in costruzione ; che iscritta sulla nave o sui dev'essere resa pubblica nei modi di legge ; ecc.

d) Gli autoveicoli. Col R. D. L. 15 marzo 1937, n. 436 fu istituito un diritto reale di garanzia sugli autoveicoli, che fu chiamato privilegio e che può essere legale o convenzionale. Ma, in realtà, si tratta di una vera ipoteca mobiliare. Infatti, mentre il privilegio nasce direttamente dalla legge e non ha bisogno di forma di pubblicità (art. 2770 del c.c. e segg.), il di­ritto reale di garanzia sugli autoveicoli, per essere efficace, dev'essere iscritto. Però esattamente l'articolo in esame nell' ultimo comma ha espressamente detto : «sono considerate ipoteche i privilegi iscritti su­gli autoveicoli a norma della legge speciale».


Non ipotecabilità dei beni immobili che non sono in commercio

I beni immobili, per poter essere oggetto d'ipoteca, devono essere in commercio. E ragionevolmente, perché se l'immobile o il diritto reale di godi­mento è incommerciabile, sarebbe assurdo concepire su di esso l'ipo­teca che implica lo jus distrahendi. Rimarrebbe senza scopo se l'aliena. zione non fosse possibile.

Sono incommerciabili i beni che fanno parte del demanio pubblico, appartengano allo Stato, alle Provincie o ai Comuni. Tali sono il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti ; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla di­fesa nazionale (demanio militare): le strade, le autostrade e le strade ferrate ; gli aeroporti ; gli acquedotti ; gl'immobili riconosciuti d'in­teresse storico, archeologico ed artistico a norma delle leggi in materia ; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; i cimiteri e i mercati comunali (art. 821, 824). Sono parimenti, sog­getti al regime del demanio pubblico e, perciò, inipotecabili.

I diritti reali che spettano allo Stato, alle provincie ed ai comuni sui beni appar­tenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'u­tilità di alcuni dei beni innanzi indicati o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni mede­simi (art. 825).

Accanto ai beni demaniali e ai beni appartenenti alle Provincie ed ai Comuni soggetti al regime del demanio pubblico esistono beni appartenenti al patrimonio delle Provincie ed ai Comuni, che sono dichiarati dalla legge patrimonio indisponibile. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che, a norma delle leggi in materia, costitui­scono il demanio forestale dello Stato ; le miniere ; le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo ; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e arti­stico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo ; i beni costituenti la dotazione della Corona ; le caserme, gli armamenti ; gli aeroplani e le navi da guerra ; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio (art. 826, secondo e terzo comma). Questi beni, che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Provincie, e dei Comuni non possono es­sere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828) e, perciò, finché dura la loro destinazione all'uso pubblico, sono inipotecabili.


L'ipoteca mineraria. Suo regolamento particolare

Quanto alle miniere, è da notare che il nuovo codice civile (Libro della proprietà) ha risolto la questione che si agitava, nella dot­trina, sull' interpretazione del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, se, cioè, dovevano essere considerati beni demaniali o come beni pubblici patri­moniali indisponibili, adottando quest'ultimo criterio (art. 826). Ma la loro ipotecabilità fu esplicitamente ammessa dall'anzidetto D. L. (ar­ticolo 22). Essa fu giustificata con una doppia considerazione, e cioè che l'ipoteca sulla miniera non contrasta col concetto di demanialità del sottosuolo quando gli effetti di essa restano sostanzialmente subor­dinati alla sorte della concessione e che, d'altra parte, il credito mine­rario deve riguardarsi come elemento di vita e di progresso per l'indu­stria, che si volge alla valorizzazione del sottosuolo.'

L'iscrizione delle ipoteche sulle miniere è però subordinata all'au­torizzazione del Ministro delle Corporazioni (art. 22). E qui deve no­tarsi che, posta in raffronto tale norma con quella del secondo comma dell'art. 2808, secondo cui l'iscrizione ha funzione costitutiva della ipo­teca, ne deriva che l'autorizzazione del Ministro delle Corporazioni è diventata condizione essenziale per la costituzione stessa del diritto reale di ipoteca sulle miniere.

È, poi, da osservare che, in sostanza, l' ipoteca non ha per oggetto la miniera, ma la concessione, cioè il diritto reale immobiliare del concessionario. Sotto questo aspetto, l'ipoteca mineraria non differisce dall'ipoteca sull'usufrutto dei beni immobili.

Devono distinguersi varie situazioni nelle quali può trovarsi il diritto del concessionario. Se l'ipoteca si realizza mentre la concessione è ancora in vita, il creditore ipotecario promuove l'espropria­zione forzata del diritto del concessionario, a norma del codice di procedura civile, con la particolarità che il precetto deve essere notificato anche al Ministro delle Corporazioni ; e si soddisfa sul prezzo di aggiudicazione. Se la concessione della miniera si è estinta per scadenza del termine, anche le ipoteche si estinguono, ma, a salvaguardia dei creditori ipotecari, è stabilito che le ipoteche iscritte sulla miniera si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario (art. 37 R.D. cit.)

Può avvenire, però, che la concessione cessi per rinunzia o decadenza del concessionario. In tal caso, la estinzione della concessione non produce effetto nei confronti dei creditori ipotecari, i quali hanno diritto di far vendere all'asta quella stessa concessione, che non ha più titolare, e di soddisfarsi sul prezzo ricavato.

Anche qui, però, sono dettate norme di diritto singolare. n diritto di promuovere la vendita forzata della concessione dev'essere esercitato entro un anno dalla trascrizione sui registri ipotecarli del decreto mini­steriale di accettazione della rinunzia o di pronuncia della decadenza. Per rendere possibile l'esperimento della esecuzione forzata entro l'anno, la legge dispone che possono procedere tutti i creditori ipotecari, anche se il termine pattuito nei loro rapporti di credito non sia ancora scaduto, realizzandosi, cosi, una scadenza anticipata del credito. Se . il periodo dell'anno decorre senza che si promuova la substazione o se, promossa questa, non si presenti alcun offerente all'asta, allora le ipoteche vengono meno ; la miniera resta libera e può formare oggetto di nuova concessione.

Il diritto dei creditori ipotecari di far vendere l'antica concessione viene meno quando a carico del nuovo concessionario sia posto l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti. In tal modo i creditori se, da una parte, si vedono privati del diritto di far subastare la con­cessione, dall'altra non hanno da ciò alcun pregiudizio perché ottengono la soddisfazione dei loro crediti ; anzi possono avere un vantaggio nel­l'ipotesi che i crediti garantiti siano superiori, nel loro montare; al­l'eventuale prezzo di incanto.


Ipoteca avente per oggetto concessioni amministrative sui beni pubblici

Oggetto di ipoteche possono essere anche altre concessioni am­ministrative a privati su beni pubblici. Cosi sono ipotecabili :
a) le concessioni di costruzioni ed esercizio di ferrovie secon­darie, a norma della legge 9 maggio 1912, n. 1447;
b) le concessioni di linee tramviarie da parte dei. Comuni a favore di Società private, sempre che nell'atto di concessione non sia stata ne­gata la facoltà di cedere ad altri l'esercizio della stessa, perché, in tal caso, si avrebbe un bene inalienabile, e, perciò, non ipotecabile;
c) si ammette, inoltre, che siano capaci di ipoteca le concessioni ac­cordate a privati di costruzioni su suolo pubblico, purché non abbiano carattere precario e non 'siano revocabili ad arbitrio dell'autorità.
d) Infine, un altro caso di ipotecabilità della concessione è dato dalle concessioni delle costruzioni e susseguente esercizio di nuovi impianti telefonici, a norma del R. D. 8 febbraio 1923, n. 399. Il Governo può autorizzare, in casi eccezionali e quando si tratti di provvedere a ri­conosciute esigenze del servizio in zone di grande traffico, col compi­mento di vasti lavori, le società concessionarie ad. emettere obbligazioni ipotecarie in deroga delle norme del codice (art. 2410-2420) in materia di emissione di obbligazioni. L'ipoteca può iscriversi sugli immobili, ma­teriali interni ed esterni in opera, cavi, linee, ecc. costruiti od acqui­stati dalla Società dopo l'emissione delle obbligazioni (articoli 1, 3, 4 R. D. 14 novembre 1926, n. 2076). Tale ipoteca è regolata, però, da norme di diritto singolare, giacché in caso di inadempienza non è ri­conosciuto al creditore ipotecario il diritto di espropriazione della con­cessione, ma l'inadempienza è considerata come motivo di revoca o de­cadenza della concessione. Il Governo prende possesso degli impianti e se non intende sostituirsi alla società emittente in tutti gli obblighi de­rivanti dal contratto di concessione, potrà procedere al riscatto delle obbligazioni alle condizioni previste dal contratto di concessione, re­stando, però, obbligato in luogo e vece della Società, verso i portatori delle obbligazioni sino alla concorrenza del valore reale degli impianti ripresi (art. 5).


Ipotecabilità limitata delle. Chiese e dei sepolcri

Si è discusso se, fra i beni incommerciabili e, quindi, non ipotecabili, debbano annoverarsi le chiese e i sepolcri.

Per le chiese, la loro incommerciabilità è stata risolta dall’ art. 831 del c.c., il quale, dopo aver enunciato il principio generale che i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del codice civile, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano, aggiunge che «gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata per conformità delle leggi che li riguardano ». Da tale disposizione si ricava il concetto che le Chiese, per sé stesse, non sono beni fuori commercio, ma debbono considerarsi come cose aventi una destinazione speciale quale non possono essere sottratte, cioè l'esercizio pubblico del culto. Si ha, perciò, un vincolo che non impedisce in modo assoluto la commerciabilità, ma solo in modo relativo, un vincolo, cioè, che impedisce che alle Chiese venga data una destinazione diversa. Entro questi limiti, quindi, è possibile anche la costituzione di ipoteca. È indifferente la titolarità del diritto di proprietà sulle chiese • appartengano esse ad enti ecclesiastici o a privati, se sono destinate' all'esercizio pubblico del culto cattolico, tale destinazione deve rimanere immutata. 14'ipoteca su di esse è possibile con la conseguenza del diritto di sottoporle ad espropriazione, ma col vincolo, da inserire nel bando di vendita fra le condizioni dell'acquisto, dell'obbligo dell'aggiudicatario di rispettarne la destinazione di edificio di culto.

Lo stesso vale per i sepolcri privati nel cimitero comunale. Il suolo è demaniale, ma il comune può concedere ai privati di costruire tombe o cappelle, che sono di proprietà privata. Non possono essere destinate ad altro che al seppellimento delle salme, quindi si tratta di una proprietà privata vincolata ad una determinata destinazione.


Ipotecabilità dell'usufrutto

Sono capaci di ipoteca anche alcuni diritti reali aventi a oggetto un immobile. Primo fra questi viene menzionato l'usufrutto, inteso come un di­ritto autonomo che spetta a persona diversa dal proprietario e che si diceva usufrutto formale per distinguerlo dal c. d.. usufrutto causale, cioè quello che non ha esistenza autonoma, ma è connesso con la proprietà e si confonde con questa, e ne costituisce parte essenziale. Il codice del 1865, all'art. 1967, espressamente eccettuava dai beni capaci di ipoteca l'usufrutto legale degli ascendenti. Il n. 2 del­l'articolo in esame non enuncia questa eccezione, non per escluderla, ma perché essa è già contemplata nell'art. 326, secondo cui l'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno, di ipoteca, o di esecuzione da parte dei creditori.

La legge ammette la possibilità dell'ipoteca solo sull'usufrutto : quindi resta esclusa la ipotecabilità dei diritti reali di uso e di abitazione, dei quali non è possibile neppure la cessione dell'esercizio. Essi non si possono cedere, né dare in loc azione.

Al n. 3, l'articolo in esame pone fra i beni capaci d'ipoteca il diritto di superficie, che non era contemplato nel corrispondente art. 1967 del cod. del 1865.

Ma anche nel sistema di quel codice non si dubitava che le costru­zioni sul suolo altrui potevano essere oggetto d'ipoteca, come una pro­prietà superficiaria, separata e distinta da quella del suolo. 1l nuovo codice (articoli 952-956) ha regolato con norme particolari il diritto di superficie, che nel codice preesistente non trovava una propria disci­plina, pur essendovene insito il riconoscimento nella disposizione dell'art. 441, che, temperando l'assolutezza del principio superficies solo cedit, stabiliva una presunzione iuris tantum che le piantagioni, le costru­zioni e le opere al di sopra o al disotto del suolo appartenessero al pro­prietario di questo. Non si dubitava, quindi, nella dottrina e nella giu­risprudenza dell'ammissibilità di una proprietà divisa orizzontalmente in sottosuolo, suolo e superficie, a differenza del diritto romano, secondo il quale l'edificio e le piantagioni erano necessariamente un accessorio del suolo. Il nuovo codice ha soltanto esclusa la possibilità della costi­tuzione del diritto di superficie per le piantagioni (art. 956). Trattandosi, quindi, di proprietà divisa è perfettamente possibile la costituzione di ipoteca sulla sola costruzione al di sopra o al di sotto del suolo.


Ipotecabilità dei diritto di superficie. Ipotecabilità del diritto dell’enfiteuta e di quello del concedente sul fondo enfiteutico: rinvio

Finalmente n. 4 dell'articolo in esame si stabilisce che sono ca­paci d'ipoteca diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul suolo enfiteutico.

Degli effetti dell'ipoteca sull'usufrutto e sui diritti del concedente dell'enfiteuta e sul diritto di superficie diremo nel commento agli artt. 2814, [[n2815cc] e art. 2816 del c.c..

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2810 Codice Civile

Cass. civ. n. 12153/1990

In caso di conferimento in società di un'azienda, comprensiva di un opificio completo di macchinari, anche questi ultimi sono assoggettabili all'imposta di trascrizione cui siano stati assoggettati gli immobili conferiti, atteso che le pertinenze mobiliari sono capaci di ipoteca insieme all'immobile, per il testuale disposto dell'art. 2810 c.c., cui fa eco (con riferimento alla normativa precedente alla riforma tributaria) il combinato disposto dell'art. 1, primo e secondo comma, e dell'art. 4, secondo comma della legge sulle imposte ipotecarie 25 giugno 1943, n. 540. L'applicazione della suddetta imposta non è condizionata alla trascrizione dell'atto, essendo sufficiente il verificarsi del presupposto dell'imposta di registro, ossia la stipulazione di atti tra vivi traslativi di diritti capaci di ipoteca.

Cass. civ. n. 391/1985

L'estensione dell'ipoteca iscritta su uno stabilimento industriale ai macchinari in esso impiegati non è riconducibile al disposto dell'art. 2810 n. 1 c.c. in tema di pertinenza, dato che detti macchinari, rientrando fra gli elementi del complesso aziendale, globalmente rivolti a realizzare la funzione produttiva, non sono qualificabili come meri accessori al servizio di beni immobili, ma va riconosciuta, ai sensi dell'art. 2811 c.c., solo se ed in quanto i macchinari medesimi si presentino incorporati all'immobile, per effetto di una connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene complesso (e non quindi per mera adesione con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità necessaria all'uso). Ove sussista tale incorporazione, l'estensione dell'ipoteca non resta esclusa dalla circostanza che, sopravvenuto il fallimento del debitore, si abbia la disintegrazione del complesso aziendale, con la vendita dei singoli beni in sede concorsuale, poiché una tale successiva scorporazione non può travolgere ex tunc il già verificatosi ampliamento dell'oggetto dell'ipoteca in applicazione del citato art. 2811 c.c.

Cass. civ. n. 2257/1984

Il vincolo ipotecario su uno stabilimento industriale si estende ai macchinari in esso impiegati solo quando questi assumano la natura di accessioni dell'immobile (art. 2811 c.c.), nel senso che siano fisicamente connessi al fabbricato, non per mere esigenze di stabilità nel loro impiego, ma con mezzi coesivi tali da realizzare, in termini d'incorporazione, una cosa complessa. All'infuori di tale ipotesi, infatti, l'estensione del suddetto vincolo non può essere fondata sul disposto dell'ari. 2810 n. 1 c.c. in tema di pertinenze di immobili, tenuto conto che la qualità di pertinenza, riguardante il bene accessorio destinato a rendere possibile o più proficuo il godimento o lo sfruttamento del bene principale, non è ravvisabile nei rapporti fra le componenti di un complesso aziendale, globalmente concorrenti, con reciproca complementarietà, ad un'unitaria funzione.

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Nicolas chiede
lunedì 04/07/2011 - Umbria
“Buongiorno, il 24/06/2011 abbiamo stipulato un rogito notarile in banca, in cui risulta la mia compagna Proprietaria dell'Immobile, che ha avuto accesso al mutuo con firma di garanzia da parte di mio padre; ed io risulto usufruttuario a vita dell'immobile, come registrato nell'atto notarile. In caso di problemi finanziari con le banche, il mio diritto all'usufrutto è pignorabile?
Grazie Nicolas”
Consulenza legale i 04/07/2011

Occorre capire se la banca ha preteso iscrivere ipoteca anche su detto di diritto di usufrutto o se, per avventura, si è limitata alla nuda proprietà. In quest'ultimo caso l'usufruttuario non ha nulla da temere per l'insolvenza del mutuatario. Nel primo, invece, il suo diritto potrà essere senz'altro sottoposto ad esecuzione.