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Articolo 815 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Beni mobili iscritti in pubblici registri

Dispositivo dell'art. 815 Codice Civile

I beni mobili iscritti in pubblici registri(1) sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

Note

(1) Alcuni beni mobili sono dal legislatore equiparati, quanto a determinati aspetti della disciplina giuridica, forma ed onere di pubblicità, ai beni immobili; si tratta dei beni mobili registrati che sono i c.d. beni di locomozione e di trasporto come le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli.

Spiegazione dell'art. 815 Codice Civile

Ragione della disposizione. Non vi è una categoria di beni registrati e di beni non registrati. Permanenza del carattere mobiliare dei beni registrati
Anche questa norma è stata introdotta per la prima volta con il codice del 1942, infatti nemmeno la Commissione reale aveva proposto una menzione speciale dei beni mobili iscritti in pubblici registri, ritenendo che non potesse in alcun modo alterare la loro natura di beni mobili e il loro assoggettamento al regime relativo. La Relazione ministeriale non menziona neppure la ragione posta alla base della norma, limitandosi a riportare che i mobili iscritti in pubblici registri sono assoggettati, conformemente alla loro natura, alle disposizioni relative ai beni mobili, in quanto queste non siano in contrasto con la disciplina speciale che per essi è dettata.
La norma, tuttavia, risulta opportuna, perchè i “beni mobili registrati” solo sempre più numerosi e dalla registrazione derivano alcuni atteggiamenti del loro regime che sono propri di quello dei beni immobili (trascrizione dei trasferimenti, capacità ipotecaria, ecc.). Una notevole deroga al regime dei beni mobili è quella relativa alla vendita per i beni iscritti in pubblici registri, poichè l'acquirente a non domino, che sia in buona fede e abbia un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, ne acquista la proprietà se il titolo è debitamente trascritto mediante l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione (art. 1162 del c.c.). Inoltre, fra più acquirenti dello stesso bene non è preferito chi ha acquistato in buona fede, benchè abbia un titolo di data posteriore, ma chi ha trascritto per primo.
I beni registrati, tuttavia, non costituiscono una categoria a parte dei beni. Il nuovo codice, come si è visto, all'art. 812 c.c. ha eliminato le tradizionali categorie in cui si distinguevano i beni, mantenendo solo quella dei beni immobili e mobili, e non ne ha previsto una nuova di beni registrati e non registrati. Il fine dell'articolo è voler ricordare l'esistenza di una serie di beni mobili, che hanno un regime particolare, come le navi, le automobili, i diritti d'autore, ecc., che malgrado ciò rimangono beni mobili.
La registrazione come forma di pubblicità. Benefici che ne derivano
L' istituzione e il funzionamento dei pubblici registri per i suddetti beni è oggetto di esame nelle relative disposizioni contenute nei singoli libri del codice, pertanto gli adempimenti per ciascun gruppo di beni sono diversi come diversi sono gli effetti che ne derivano. In generale, però, si può affermare che l'iscrizione miri a dare pubblicità ai negozi giuridici, che concernono i detti beni mobili, i quali per la loro natura e per quella degli affari cui danno luogo esigono una sicura e rapida conoscenza della loro consistenza giuridica. La pubblicità ne rappresenta la divulgazione, grazie alla quale il rapporto giuridico, sottratto al segreto geloso e talvolta misterioso in cui le parti l'hanno compiuto, non avendo alcun obbligo o interesse di renderlo noto, appare alla luce del giorno.
Essa giova alla buona fede nei riguardi dei terzi, poichè costoro spesso non potrebbero sincerarsi sulle condizioni soggettive ed oggettive del negozio che contraggono senza la pubblicità dei precedenti. Con la trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri si rende quindi il diritto più sicuro. Ciò spiega il numero sempre crescente dei negozi giuridici relativi ai beni mobili che sono soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, fenomeno del resto legato ai rapporti sempre più complessi e rapidi della vita sociale contemporanea.
I principali pubblici registri. La loro moltiplicazione per l'incremento del credito e la difesa della buona fede nei negozi giuridici. Valore giuridico dell'iscrizione
I principali pubblici registri per i beni mobili sono: a) il Registro italiano navale ed aeronautico; b) il Pubblico registro automobilistico; c) il Registro delle Imprese, disciplinati dal Codice della Navigazione e dal Libro del Lavoro del codice civile.
Ma oltre a questi, che hanno una organizzazione più vasta ed i primi due anche uffici autonomi, vi sono numerosi altri registri presso gli uffici giudiziari, amministrativi, corporativi, finanziari, dove si devono annotare le operazioni concernenti beni mobili, come disciplinate da leggi speciali.
L'iscrizione dei beni mobili in detti registri deve aver luogo per alcuni beni fin dalla loro formazione o creazione, come per le navi e gli aeromobili (per le prime dalla semplice impostazione in cantiere), indipendentemente dalle operazioni che si compiono su di essi (perciò i registri sono parificati a quelli dello Stato civile) e per altri soltanto dopo la creazione per le operazioni che li concernono (trasferimento ed oneri reali). Il valore giuridico delle singole registrazioni è variamente determinato nelle relative disposizioni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

388 L'art. 812 del c.c., riferendo alla categoria dei beni immobili tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo, considera le costruzioni degli edifici aventi carattere immobiliare, pur se esse siano unite al suolo «a scopo transitorio». L'art. 812 considera, altresì, immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti, qualora siano saldamente assicurati alla riva o all'alveo e siano deputati ad esserlo in modo permanente ai fini della loro utilizzazione. Il codice non richiede, a differenza del codice del 1865 (art. 409), che sulla riva vi sia una fabbrica esplicitamente destinata al servizio del galleggiante. Mi è sembrata eccessiva questa ulteriore condizione, dato che il testo esige, agli effetti dell'immobilizzazione, che il galleggiante sia destinato «in modo permanente», e non soltanto transitorio, a rimanere saldamente attaccato alla riva o all'alveo. La condizione aveva invece la sua ragione d'essere nel codice precedente, poiché, non facendo questo cenno del carattere permanente di tale destinazione, ne sarebbe altrimenti derivato che anche i galleggianti provvisoriamente attaccati alla riva avrebbero assunto la qualità d'immobili. La categoria dei beni mobili è dall'ultimo comma dell'art. 812 determinata in via di esclusione: sono mobili, sempre che possano formare oggetto di proprietà pubblica o privata, tutti i beni che non è dato ricondurre nella categoria degli immobili. Beni mobili si considerano anche le energie naturali che hanno un valore economico (art. 814 del c.c.). Non ho riprodotto gli articoli 421-424 del codice del 1865, i quali contenevano alcune norme circa l'interpretazione delle espressioni «beni mobili», «effetti mobili», «sostanza mobile», «mobili», «mobilia», «mobiliare», «casa mobiliata », poiché mi è sembrato preferibile lasciare al giudice di risolvere, secondo le regole generali di interpretazione, i dubbi che nei singoli casi possono sorgere dall'uso di tali espressioni. Circa i mobili iscritti in pubblici registri, viene dichiarato esplicitamente che essi, conformemente alla loro natura, sono assoggettati alle disposizioni relative ai beni mobili, in quanto queste non siano in contrasto con la disciplina speciale che per essi è dettata (art. 815 del c.c.).

Massime relative all'art. 815 Codice Civile

Cass. civ. n. 28962/2019

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, qualora il commissario dell'impresa conduttrice abbia esercitato il diritto di recedere dal contratto di locazione di un aeromobile, non spetta al locatore del veicolo l'equo indennizzo di cui all'art. 80 l.fall., perché detta norma riguarda solo il recesso del conduttore dalla locazione di beni immobili, mentre l'aeromobile è un bene mobile registrato, assoggettato al relativo regime secondo la previsione di cui all'art. 815 c.c.

Cass. civ. n. 12860/2018

Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non iscritti o non validamente iscritti, non si applica la norma di cui all'art. 1156 c.c., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del possesso di buona fede, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 1153 c.c.

Cass. civ. n. 16235/2011

L'applicazione della regola "possesso vale titolo" nell'ambito degli acquisti "a non domino" è estensibile anche ai beni mobili suscettibili di iscrizione nei pubblici registri qualora la situazione possessoria si sia verificata prima della registrazione; essa, tuttavia, può essere dichiarata solo su specifica richiesta della parte che la invoca, previo accertamento da parte del giudice di merito della sussistenza, in concreto, di tutte le condizioni richieste dalla legge, vale a dire la presenza di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, l'avvenuta consegna del bene e la buona fede dell'acquirente.

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