(massima n. 1)
In tema di prova presuntiva, dal fatto noto costituito dall'avvenuta stipulazione di un leasing traslativo all'interno di uno stesso gruppo societario, non č possibile desumere, come conseguenza logica, secondo un principio di normalitā causale, il fatto ignorato rappresentato dall'uso distorto di strumenti negoziali al fine di conseguire ingiustificati vantaggi fiscali.