Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 4845 del 23 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di societā a responsabilitā limitata, ai fini della qualificazione in termini di finanziamento dell'erogazione di denaro fatta dal socio alla societā, č determinante la circostanza che l'operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la societā dā conto dell'attivitā svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l'Erario, essendo invece irrilevante la modalitā di conferimento prescelta all'interno dell'ente.

(massima n. 2)

In tema di presunzioni, qualora il giudice sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravitā, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento č censurabile in base all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art 2729 cod. civ sia stata applicata correttamente anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete ascrivibili alla fattispecie astratta.

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