(massima n. 1)
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono rimesse alla prudenza del giudice, al quale spetta discrezionalmente di valutare i requisiti di gravitą, precisione e concordanza degli indizi previsti dagli artt. 2727-2729 c.c.; la concretizzazione di tali parametri costituisce oggetto di un giudizio di fatto affidato al giudice del merito, il quale deve fornire una motivazione adeguata del proprio ragionamento decisorio.