Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11263 del 28 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di legittimità è possibile censurare la violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 2727 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. In ogni caso non è ravvisabile la violazione dell'art. 2727 c.c. se le doglianze sollevate tendono, in realtà, ad una rivalutazione del merito, censurando l'accertamento in fatto operato sulla base delle risultanze istruttorie.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.