Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2431 del 9 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Le presunzioni semplici consistono nel ragionamento del giudice, il quale, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova (o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione) la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignoto; l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravitą e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione, sono incensurabili in sede di legittimitą, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimitą essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione.

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