(massima n. 1)
La violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. č censurabile in sede di legittimitā solo in caso di vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice qualifica come gravi, precisi e concordanti indizi che ritiene inidonei a fornire prova presuntiva o viceversa. La Corte di merito, valutando profili di gravitā della condotta e apprezzamenti di fatto, ha la discrezionalitā di ritenere provata la giusta causa di licenziamento sulla base di presunzioni, seppur semplici.